Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13705 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31905/2018 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in Roma Viale Manzoni 81

presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 da CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

Con decreto del Tribunale di Torino nr 4971/2018 rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di M.Z. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria. M.Z. propone ricorso per la cassazione di tale decisione affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno, intimato, si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Tribunale avrebbe non correttamente ritenuto non credibile la storia riferita dal richiedente asilo. appiattendosi sul verbale di audizione della Commissione.

Si sostiene che il giudice di merito avrebbe errato nel non valorizzare le spiegazioni fornite dal difensore del ricorrente.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1. Si lamenta che il Tribunale nel valutare la credibilità del richiedente si sarebbe limitato a rappresentare congetture ed ipotesi personali senza applicare i criteri di apprezzamento espressamente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Si critica la decisione nella parte in cui non avrebbe dato rilievo al racconto del ricorrente ed in particolare al suo timore in caso di rientro in Patria di subire gravi minacce da parte dei genitori della ragazza e al possibile tentativo di uccisione e alle conseguenze sul piano giudiziario derivante dall’accusa di stupro formulata dai familiari della ragazza nonchè all’intervento pubblico delle autorità sunnite.

Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per non aver correttamente valutato le conseguenze del rimpatrio del ricorrente in un contesto sociale e ambientale idoneo a violare i suoi diritti fondamentali.

I primi tre motivi da esaminarsi congiuntamente sono inammissibili.

Giova ricordare che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre Cass. n. 3340 del 2019,.). Questa Corte ha, d’altronde, chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Nel caso di specie il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali il racconto offerto dal richiedente dovesse considerarsi non credibile ritenendo che non fosse comprensibile come il richiedente, dopo essere stato arrestato e detenuto per 4 giorni, sia stato rilasciato dalla polizia, la quale non avrebbe poi svolto alcuna indagine sulla ragazza la cui uccisione sarebbe avvenuta in seguito, diversamente da quanto emerso nella denuncia, ove si fa riferimento ad una uccisione immediata della ragazza.

Il primo giudice evidenzia altri particolari della vicenda che la rendevano non verosimile quali ad esempio la scoperta ad opera di un soggetto omonimo del fratello della ragazza e la stessa tempistica della denuncia avvenuta subito dopo il rilascio del ricorrente cui si aggiunge l’assenza di documenti idonei ad attestare la veridicità.

Si rileva, dunque, come il ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenda, ora, una inammissibile nuova valutazione del giudizio di credibilità del richiedente (apodittica e disancorata rispetto alla singola fattispecie esaminata), proponendo censure che sconfinano con tutta evidenza sul terreno delle mere valutazioni di merito, come tali rimesse alla cognizione dei giudici della precedente fase di giudizio e che (come detto) possono essere censurate innanzi al giudice di legittimità solo attraverso le ristrette maglie previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella specie neppure dedotta.

Laddove, poi, non è possibile pretendere l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del tribunale per l’acquisizione di ulteriori informazioni sulla situazione sociopolitica del Pakistan, in presenza di una valutazione giudiziale negativa della credibilità del richiedente, valutazione quest’ultima che rende superflua ogni ulteriore approfondimento istruttorio in ordine al reclamato status di rifugiato.

Questa Corte ha premesso che la protezione umanitaria costituisce una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. n. 23604 del 2017; Cass. n. 252 del 2019). Ciò che si demanda al giudice è “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”.

A tale fine, peraltro, non è sufficiente l’allegazione di un’esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, allo scopo di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. n. 12537 del 2020; cfr. Cass. n. 4455 del 2018).

Poste tali premesse, nella specie non si rileva il denunciato vizio, dato che la Corte di merito ha esplicitamente scrutinato, e respinto, con motivazione congrua, la domanda dell’odierno ricorrente volta al riconoscimento della protezione umanitaria.

Il decreto impugnato ha qualificato, in primo luogo, come inattendibile il racconto del richiedente la protezione internazionale segnalando le lacune e le contraddizioni del racconto reso dallo stesso.

Peraltro, in materia di protezione internazionale il positivo superamento del vaglio di credibilità soggettiva del richiedente protezione condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è preliminare all’esercizio da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che il richiedente non è in grado di provare, in deroga al principio dispositivo (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 11267 del 2019; Cass. n. 16925 del 2018). E la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che è censurabile in cassazione nei limiti di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1; doglianza che non solo non è stata dedotta, ma che, ovviamente, non potrebbe consistere nella prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di questione attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019).

Quanto all’accezione oggettiva della condizione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso per la zona di provenienza del richiedente, il Pakistan, la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

Esso ha inoltre correttamente negato la sussistenza di elementi tali da far ritenere l’appellante un soggetto in situazione di vulnerabilità, non essendo state dimostrate specifiche situazioni di vulnerabilità, parimenti neppure dedotte (quali, tra l’altro, le condizioni di salute del ricorrente ritenute non adeguatamente comprovate). Il giudice di merito ha quindi correttamente concluso, avuto riguardo alle ragioni di natura essenzialmente economica che avevano spinto l’appellante a lasciare il proprio Paese, per l’infondatezza della sua richiesta di protezione umanitaria.

D’altro canto, è stato giustamente posto in rilievo che “il parametro dell’inserimento sodale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel Paese d’origine i m idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (Cass. n. 4455 del 2018).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al Ministero le spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2.100,00 oltre s.p.a.d..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA