Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13705 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 07/06/2010), n.13705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26373-2007 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARRA ALFONSO LUIGI, (avviso postale Centro Direzionale Ed. G1 –

80143 NAPOLI), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto N. 53427/05 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 27/03/06, depositato il 21/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il decreto depositato il 21/09/2006, con il quale la Corte di Appello di Roma ha solo parzialmente accolto il ricorso proposto il 5/7/05, ai sensi della L. n. 89 del 2001, da B.A. in ordine alla dedottamente irragionevole durata del procedimento, da essa introdotto, innanzi al Pretore del Lavoro di Napoli, con atto notificato il 21/10/94, definito con sentenza non accoglitiva depositata il 30/11/95, gravata d’appello il 05/04/96 definito con rigetto del 28/06/01 gravato di ricorso per Cassazione il 28/06/2001, definito con sentenza di rinvio del 04/11/03, riassunta il 24/11/04 ancora non definito all’atto della proposizione del ricorso;

rilevato come la Corte territoriale, più in particolare – ritenuto in 3 anni il periodo di irragionevole durata del 2^ grado del processo – ha liquidato in Euro. 1.500,00 il “danno non patrimoniale”, considerata la materia oggetto di giudizio della posta in gioco, ed in Euro 750,00 oltre accessori le spese di giudizio rilevato altresì come, avverso il suddetto decreto proponga ricorso per cassazione, con atto notificato il 12/10/07, la B., sulla base di 15 motivi, con i quali lamenta, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale si sia illegittimamente discostata dagli standard fissati dalla Corte CEDU nell’individuare il periodo di ragionevole durata dei giudizi, tanto più tenuta in conto la natura laburistica della controversia, ed in ogni caso non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, e, più in particolare, partendo dall’altrettanto erroneo riferimento al discutibile criterio della “posta in gioco”, abbia, in ogni caso, fissato in soli 3 anni il periodo di irragionevole durata del giudizio ed illegittimamente contenuto nell’insufficiente importo di Euro 1.500,00 l’indennizzo del “danno non patrimoniale”, ed altrettanto illegittimamente abbia liquidato le spese di lite in misura irrispettosa della tariffa professionale contenziosa; rilevato come non vi sia controricorso della Presidenza del Consiglio;

vista la relazione del giudice designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

ritenuta la sua piena condivisibilità, posto che il ricorso, se si rivela manifestamente infondato quanto ai profili di doglianza relativi: a) al dedotto illegittimo discostamento dai parametri CEDU di quantificazione del periodo di irragionevole durata del processo;

b) al mancato ragguagliamento della liquidazione, all’intera durata del processo; c) al mancato riconoscimento di un “bonus” aggiuntivo, si appalesa, invece, manifestamente fondato, quanto alle doglianze relative al non idoneamente giustificato discostamento dagli standard correnti di liquidazione del danno non patrimoniale;

ritenuto pertanto che – sotto tale profilo ed in tali limiti il ricorso vada accolto (con assorbimento delle censure sollevate in ordine alla liquidazione delle spese) e che, conseguentemente, in tal senso l’impugnato decreto vada cassato, ma che, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e conseguentemente l’Amministrazione vada condannata a corrispondere sulla somma di Euro 3.000,00 a titolo di indennizzo del “danno non patrimoniale” oltre gli interessi legali dalla domanda, nonchè alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo previa compensazione per la metà di quelle di questa fase in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso, e che vanno distratte a favore del difensore avv. A. L. Marra antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere, alla parte ricorrente, la somma di Euro 3.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda, nonchè le spese del giudizio che determina, complessivamente, per il giudizio di merito, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed in Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che compensa per la metà per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua metà e che determina per l’intero in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte che distrae a favore del difensore avv. Alfonso Luigi Marra, difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della 1^ Sezione Civile della Corte di cassazione, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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