Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13705 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15187/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour

presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PIERANTONIO PAISSONI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6757/66/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 27/10/2014,

depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Pierantonio Paissoni difensore del ricorrente che

si riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente M.A. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. stacc. di Brescia n. 6757/66/2014, depositata il 16 dicembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

La CTR, in particolare, ha affermato, per quanto qui ancora interessa, la formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto l’intervenuta decadenza, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in capo al contribuente dalla facoltà di produrre documenti in sede contenziosa, non avendo questi esibito, nell’ambito del contraddittorio amministrativo, la documentazione richiesta per la giustificazione delle movimentazioni bancarie.

Nel merito, riteneva altresì fondato l’avviso di accertamento, in quanto le risultanze delle movimentazioni bancarie utilizzate dall’Ufficio non risultavano contraddette da idonea prova contraria del contribuente. L’Agenzia resiste con controricorso.

Il contribuente ha altresì deposito memoria illustrativa.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la nullità assoluta ed insanabile dell’avviso di accertamento, in quanto sottoscritto da soggetti privi della qualifica dirigenziale.

Il motivo appare inammissibile, trattandosi di questione che non risulta prospettata nei giudizi di merito, onde nessuna pronunzia risulta emessa al riguardo nè dalla CTP nè dal giudice di appello.

Ciò comporta che trattandosi di questione nuova, il relativo scrutinio in sede di legittimità non è ammissibile.

E’infatti giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito neppure se abbiano ad oggetto una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento allorquando comportino accertamenti di fatto ed esami di documenti da eseguire nelle fasi di merito (Cass. 8820/2007; 18448/2015;

21617/15).

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4, contestando la formazione del giudicato interno sulla decadenza, in capo al contribuente, dalla facoltà di produzione documentale in sede contenziosa, per mancata allegazione nella fase amministrativa.

La censura è destituita di fondamento, posto che non risulta specificamente impugnata dal contribuente la statuizione della CTP secondo cui i documenti da questi prodotti nel giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere depositati o messi a disposizione in fase istruttoria amministrativa e non soltanto nel corso del giudizio.

I successivi rilievi nel merito del primo giudice, in ordine alle complessive risultanze bancarie, costituiscono mere argomentazioni ad abundantiam e non sono pertanto idonee a contraddire la pregressa statuizione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede contenziosa affermata dalla CTP e che non risulta specificamente censurata nell’atto di impugnazione dal contribuente (Cass. Ss.Uu.

24469/2013).

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 7.000,00 Euro per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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