Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13704 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OSTRIANA 12, presso lo studio dell’avvocato DU BESSE’ FRANCESCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORICA

CELESTINO;

– ricorrente –

contro

F.L. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 32462-2005 proposto da:

F.L. (OMISSIS), selettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADAVASTRO FRANCESCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSTRIANA 12,

presso lo studio dell’avvocato DU BESSE’ FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORICA CELESTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 999/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Mercati Nicoletta con delega depositata in udienza

dell’Avv. Corica Celestino difensore del ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. Paolo Re con delega depositata in udienza dell’Avv.

Adavast.ro Francesco difensore del resistente che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 5/4/1997 F.A. conveniva in giudizio il fratello L.F. chiedendo l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita stipulato il 9/7/1996 avente ad oggetto quote di comproprietà di terreni ed in forza del quale F.L. avrebbe dovuto rilasciargli procura a vendere.

F.L. si costituiva e, in via riconvenzionale, per quanto qui ancora interessa, premesso sussisteva un collegamento negoziale del contratto preliminare oggetto di causa con altri due contratti, stipulati tra le stesse parti e precisamente con un contratto di divisione di altri terreni in comproprietà, stipulato in. pari data e con un contratto, stipulato tre giorni dopo (il 12/7/1996), per lo sfruttamento degli inerti estratti da alcuni dei fondi oggetto dei due precedenti contratti, chiedeva che fosse dichiarato l’inadempimento dell’attore a tale ultimo contratto e che fossero dichiarati risolti tutti e tre i contratti per inadempimento dello stesso attore con la condanna del medesimo al risarcimento dei danni.

Con sentenza non definitiva del 5/5/2003 il Tribunale di Novara:

accertava il collegamento negoziale tra i tre contratti, funzionalmente collegati per li miglior sfruttamento dei prodotti di cava estratti dai terreni oggetto dei contratti;

riteneva che il rifiuto dell’attore di dare esecuzione all’accordo del 12/7/1996, pur inizialmente giustificato da incertezze sulla possibilità di darvi concreta attuazione, era risultato non giustificato all’esito della consulenza tecnica che aveva concluso affermando la concreta possibilità di dare attuazione ai progettato sfruttamento estrattivo dei fondi, il Tribunale, quindi, dava attuazione in forma specifica al trasferimento immobiliare di cui al preliminare, ma condizionava la trascrizione della sentenza alla presentazione di dichiarazione congiunta delle parti di avvenuta esecuzione degli obblighi di cui al contratto del 12/7/1996 per lo sfruttamento del materiale di cava.

F.A. proponeva appello lamentando, per quanto ancora qui interessa, che non doveva essere apposta la condizione della prova dell’adempimento del contratto del 12/7/1996.

Proponeva appello anche F.L. lamentando, tra l’altro, il mancato accoglimento delle proprie domande di risoluzione, per fatto e colpa del fratello, dei tre contratti collegati e di risarcimento danni.

Gli appellanti si costituivano nei due procedimenti nei quali ognuno assumeva la veste di appellato e proponevano appelli incidentali di contenuto corrispondente a quello dei rispettivi appelli. La Corte di Appello di Torino, riuniti i procedimenti, con sentenza del 22/6/2005, accertato il collegamento negoziale tra i tre contratti e l’inadempimento di F.A. rispetto agli obblighi assunti con il contratto per lo sfruttamento dei materiali di cava, dichiarava risolti, per inadempimento di F.A. tutti e tre i contratti, condannava F.L. a restituire ad F.A. la caparra ricevuta alla stipula del preliminare e respingeva la domanda di risarcimento danni proposta da F.L.. La Corte territoriale riteneva:

che i tre contratti, sostanzialmente contestuali, erano tra loro collegati perchè con i primi due ognuno dei due fratelli conseguiva la piena proprietà dei terreni rispettivamente posti sulla sponda sinistra e sulla sponda destra della roggia Agognola e con il contratto del 12/7/1996, che richiamava i primi due contratti, si regolavano (come risultava dalla scrittura) i rispettivi rapporti in modo che venisse mantenuta la comproprietà dei frutti minerari, con la dichiarala finalità del migliore sfruttamento dei frutti di escavazione; l’ultimo contratto imponeva di stipulare l’accordo per l’estrazione del materiale (comprensivo di un progetto per il recupero agricolo dei terreni) prima dell’11/11/1996, che era proprio il termine fissato dal preliminare per il rilascio della procura a vendere che avrebbe dato esecuzione al preliminare, con ciò confermandosi lo stretto collegamento negoziale;

che dalle suddette pattuizioni si desumeva che l’intenzione di F. L. era di trasferire al fratello i suoi terreni solo a condizione che l’operazione di estrazione e commercializzazione degli inerti venisse effettivamente avviata anche per i terreni sulla sinistra della roggia, che sarebbero divenuti di proprietà di A. F.;

che infatti, l’11/11/1996, non essendo ancora possibile la stipula del contratto con la Gest Agri per la bonifica dei terreni, i fratelli pattuivano il differimento, all’identica data dell’11/2/1996, sia del termine per l’adempimento del preliminare sia del termine per la stipula del contratto per l’estrazione degli inerti;

– che era provato, da lettere e dalla testimonianza del legale rappresentante della Gest Agri che F.A. si era rifiutato di sottoscrivere il contratto con la Gest Agri per l’estrazione degli inerti;

– che sia il progetto dello Studio Progeo del Febbraio 1996 e quello dell’Ottobre 1996 aventi ad oggetto la cava da realizzare sui fondi sulla sponda sinistra della roggia Agognola (destinati ad A. F.) non erano attuabili, il primo perchè non teneva conto del divieto di estendere la cava nell’area protetta compresa entro i 150 metri dalla roggia e il secondo perchè prevedeva una escavazione di profondità tale da essere incompatibile con il successivo e programmato utilizzo agricolo;

che pertanto, in presenza di tale ostacoli, il rifiuto di A. F. di adempiere agli obblighi di cui alla scrittura del 12/7/1996 (ossia la stipulazione del contratto con Gest Agri per l’estrazione degli inerti) era giustificato;

che tuttavia, dopo l’approvazione, in darà 11./12/1997, del Piano di bacino del fiume Po, che aveva eliminato il divieto assoluto di escavazione nella fascia di rispetto, sarebbe stato possibile (secondo quanto risultava dalla CTU) dare attuazione, con alcuni correttivi, al progetto trasmesso nel Febbraio 1996 e pertanto il comportamento di F.A. era stato contrario a buona fede in quanto, invece di collaborare per dare attuazione agli accordi, decideva di chiedere l’attuazione di uno solo dei contratti invece funzionalmente tra loro collegati, così impedendo l’avvio della progettata e concordata attività di cava;

che non poteva essere accolta la domanda di risarcimento danni non sussìstendo i danni lamentati perchè:

– l’obbligo di restituire la caparra era un effetto della risoluzione del contratto e non un danno cagionato dall’inadempimento;

– la penale prevista dall’accordo del 12/7/1996 non poteva essere applicata perchè alla data prevista per l’adempimento (11/12/1996)per la temporanea impossibilita di effettuare l’estrazione egli inerti, F.A. non poteva sottoscrivere il contratto con Gest Agri;

– il minor valore dei terreni in conseguenza della stipulazione di un contratto di affitto, non era casualmente collegabile all’inadempimento di F.A., ma ad una scelta comune di entrambi i fratelli; in ogni caso mancava la prova di un concreta intenzione di vendere i terreni e dell’importo eventualmente ricavatali e dalla vendita F.A. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Resiste con controricorso F.L. che propone ricorso incidentale con una serie di argomentazioni con le quali si deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento danni, ma senza indicare per quale dei motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. impugna la sentenza e senza indicare le norme di legge che sarebbero violate; il contro ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un collegamento funzionale tra il preliminare di vendita, il contratto di divisione1 e la scrittura privata relativa allo sfruttamento minerario; il ricorrente sostiene che i tre contratti sarebbero distinti e fondati su cause autonome, come sarebbe dimostrato:

dal fatto che F.L. avrebbe tratto dalla divisione e dalla compravendita un ricavo superiore a quello di mercato sulla base della stima del CTU;

– dalla previsione di un autonomo risarcimento danno in. caso di inadempimento del contratto per l’estrazione del minerale anche in caso di inadempimenti successivi alla stipula dei rogiti notarili di adempimento delle scritture del 9/7/1996;

– dal fatto che con la suddetta scrittura le parti si impegnavano a suddividere il ricavato della vendita del materiale inerte sia che fosse estratto dai terreni di A., sia che fosse estratto dai terreni di L.;

dal fatto che F.A. aveva sottoscritto l’accordo del 12/7/1996 dopo la stipula del preliminare e del contratto di divisione, mentre avrebbe potuto non riconoscere al fratello alcun utile sui materiali che sarebbero stati estratti dai fondi che sarebbero divenuti di sua proprietà.

1 bis. Con il motivo si sollevano contestazioni di emessa motivazione su circostanze che non risultano essere state oggetto di allegazioni difensive nella fase di merito e che, comunque, non attingono gli specifici argomenti che la Corte di Appello ha posto a fondamento della decisione sulla sussistenza del collegamento negoziale, oggetto della motivazione della sentenza di appello.

Le contestazioni non assumono rilevanza neppure sotto il profilo di una censura indiretta della motivazione posto che il maggior valore che avrebbe tratto il promittente venditore dalla vendita di terreni rispetto alle vantazioni di mercato non è stato calcolato da ricorrente con riferimento agli utili che sarebbero derivati dallo sfruttamento della cava (tale guadagno è stato calcolato dalla CTU in circa L. 2,4 miliardi: v. pag. 15 della sentenza di appello);

d’altra parte, non si vede per quale logica F.L. si sarebbe rifiutato di dare esecuzione al preliminare se davvero da questo avrebbe percepito più del suo valore.

La previsione di risarcimento danni in caso di inadempimento della successiva scrittura non e incompatibile con un collegamento funzionale dei tre negozi, nè è incompatibile il fatto che a scrittura sia di tre giorni successiva o il fatto che i due fratelli si fossero impegnati a dividere comunque il ricavate dall’estrazione indipendentemente dal luogo di estrazione, posto che se A. non avesse consentito alcuna estrazione dal suo terreno, nulla avrebbe potuto percepire il fratello, peraltro tenuto a corrispondergli metà di quanto avrebbe ricavato dal proprio terreno.

Il primo motivo è, dunque, inammissibile in quanto non incide ne direttamente nè indirettamente sulla ratio decidendo della sentenza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce nuovamente il vizio di motivazione, ma in relazione aedi artt. 1321 e 1322 c.c. e al principio per il quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto; sostiene che quand’anche fosse riconosciuto un collegamento negoziale, ciò non sarebbe sufficiente per affermare che il contratto preliminare di vendita fosse subordinato al contratto per lo sfruttamento del suolo.

2 bis. Sul punto la Corte di Appello ha fornito adeguata motivazione rilevando che tutta l’operazione era finalizzata allo sfruttamento estrattivo di tutti i terreni in comproprietà dei due fratelli e cioè sia quelli siti alla destra della roggia, per i quali già dal Luglio 1995 era stato disposto che la Gest. Agri procedesse alla bonifica, sia quelli alla sinistra, che dovevano diventare di proprietà esclusiva di F.A., ma a condizione che l’operazione di commercializzazione e estrazione degli inerti, che rappresentava il vero scopo di tutta l’operazione, venisse effettivamente avviata.

Pertanto la Corte di appello non si è sottratta all’obbligo di motivare adeguatamente circa il fatto che il contratto preliminare e la successiva vendita non poteva essere voluta dalle parti a prescindere dalla realizzazione di quella operazione economica complessiva che, sola, poteva garantire alle parti l’interesse che perseguivano.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, affinchè possa configurarsi un collegamento negoziale i:i senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli. effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi de giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 17/5/2010 n. 11974; v. anche Cass. 10/7/2008 n. 18884) nella specie, la motivazione, come detto esiste ed è congrua s:a con riferimento al requisito oggettivo sia con riferimento ai requisito soggettivo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’addebito di inadempimento e alla sua volontà (a suo dire erroneamente ritenuta in sentenza) di non adempiere alla scrittura del 12/7/1996; al riguardo sostiene che il suo rifiuto di stipulare il contratto per l’estrazione degli inerti con Gest Agri era giustificato dal divieto di escavazione nella fascia di rispetto e che non si era mai opposto all’esecuzione o/o all’assunzione degli obblighi di cui alla scrittura o in base a quanto accertato dalla C.T.U., mentre era stato il fratello L. a negare la disponibilità a.’esecuzione di quanto stabilito dalla C.T.U..

3 bis. Il motivo è fondato.

La sentenza non individua l’inadempimento con riferimento all’iniziale rifiuto (ritenuto legittimo) di F.L. di stipulare il contratto con Gest Agri per l’estrazione degli inerti, ma nel successivo inadempimento del dovere di cooperare per dare attuazione agli accordi nel reciproco interesse, pretendendo invece di realizzare il proprio esclusivo interesse di acquisire le proprietà del fratello senza che questi potesse conseguire l’interesse allo sfruttamento minerario del terreno che era previsto dagli accordi.

La motivazione è contraddittoria perchè da un lato ritiene giustificato il rifiuto di stipulare il contratto (da stipularsi entro l’11/12/1996) con Gest Agri per l’estrazione degli inerti e, dall’altro, ravvisa inadempimento contrattuale il relazione a l’ inadempimento dell’obbligo di procedere in comune all’estrazione degli inerti e ha quindi ravvisato “inadempimento di F.A. al contratto di sfruttamento estrattivo del 12/7/1996” (pag. 17 della sentenza). Tuttavia nella sentenza non si è considerato che con comparsa del 3/6/1997 F.L. formulava domanda riconvenzionale di risoluzione di tutti i contratti per inadempimento di F.A. e, quindi, anche del contratto del 12/7/1996.

Pertanto da tale data, essendo richiesta la risoluzione, F.A. non doveva più adempiere e, quindi, la sua successiva condotta non poteva più giustificare una risoluzione dei contratto per inadempimento ove ritenuto che alla data della domanda di risoluzione fosse giustificato la mancata stipula del contratto con Gest Agri;

non poteva giustificarsi una risoluzione per inadempimento sulla base della mera affermazione che l’adempimento del contratto era divenuto successivamente possibile, in corso di causa dopo l’approvazione del piano di bacino del fiume Po dell’11/12/1997; in ciò si palesa anche “l’insufficienza, oltre alla già rilevata contraddittorietà, della motivazione, fermo restando che, permanendo l’interdipendenza dei contratti il trasferimento oggetto della domanda proposta da A. F. era subordinato alla stipula del contratto di sfruttamento minerario e che tale contratto non era stato stipulato.

4. Con il ricorso incidentale F.L. chiede la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui non gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni scaturente dalla risoluzione del contratto per inadempimento; tale ricorso è assorbito nell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.

5. in conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, deve essere cassata la sentenza impugnata per contraddittoria e insufficiente motivazione sotto i profili sopra evidenziati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino anche per le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e, in accoglimento de terzo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata, dichiara assorbito il ricorso incidentale e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino anche per le spese di questo giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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