Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13704 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25276-2017 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 107 presso lo studio DEL PRATO, presso l’avvocato GIOVANNI

GORI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELINI SILVANA;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N.B.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 5925 R.F. del TRIBUNXLE di LECCE, depositata

il 25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Avv. A.S. ricorre per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., affidandosi a tre motivi, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 25 luglio 2017, n. 5925 R.F., dichiarativa della inammissibilità del reclamo L. Fall., ex art. 26, da lei proposto contro la liquidazione dei compensi professionali effettuata, in suo favore, dal giudice delegato per l’attività giudiziale svolta nell’interesse della curatela del fallimento N.B.. Quest’ultima, invece, non ha spiegato difese, in questa sede.

1.1. Quel tribunale ritenne tardivo il reclamo, perchè depositato oltre il termine perentorio di legge, e, peraltro, telematicamente, presso un registro di cancelleria errato. Aggiunse, poi, che l’Avv. A. faceva riferimento a n. 20 documenti allegati, indispensabili per la decisione, che, tuttavia, non risultavano effettivamente da lei prodotti in via cartacea, nè telematicamente, sicchè il suo reclamo si sarebbe dovuto comunque essere rigettate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, comma 7, e art. 155 c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere il giudice negato il diritto a prorogare al giorno non festivo il deposito degli atti in scadenza nella giornata di sabato”;

II) “Violazione dell’art. 156 c.p.c., del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, e art. 7 della circolare ministeriale del 23 ottobre 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere il giudice sanzionato con l’inammissibilità il reclamo in quanto depositato in un registro generale errato, nonostante che tale grave sanzione non sia comminata dalla legge, e per avere ritenuto inammissibile un atto depositato in un registro errato, benchè accettato e mai rifiutato dalla cancelleria”;

III) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 165 e 166 del codice di rito, nonchè degli artt. 72,73,74,76 e 77 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere il giudice pregiudicato gli interessi della parte a causa di disfunzioni organizzative dell’ufficio, omettendo di eseguire le ricerche volte a reperire il fascicolo e, in caso di mancato reperimento, di invitare la parte interessata a depositare nuovamente i documenti in esso contenuti in caso di loro smarrimento, previa dimostrazione del regolare loro deposito”.

2. Posta la pacifica ricorribilità, ex art. 111 Cost., del provvedimento oggi impugnato (fr., ex aliis, Cass. n. 21826 del 2017; Cass. n. 15941 del 2007; Cass. n. 7782 del 2007), i primi due motivi, scrutinabili congiuntamente perchè chiaramente connessi, sono manifestamente fondati.

2.1. Risulta dall’ordinanza impugnata che il reclamato decreto del giudice delegato era stato comunicato all’Avv. A.S. il 15 marzo 2017, laddove il reclamo L. Fall., ex art. 26, era stato da quest’ultima depositato, telematicamente, il successivo 27 marzo 2017 (lunedì), come può evincersi dalla pec esiti controlli automatici inviata dal sistema all’indirizzo di posta elettronica certificata della reclamante in pari data, alle ore 19,42 (con la dicitura: “controlli terminati con successo. Busta in attesa di accettazione”).

2.1.1. Il tribunale leccese ha ritenuto tardivamente proposta detta impugnazione perchè, a suo dire, oltre il termine perentorio dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato previsto dalla citata norma. Così opinando, però, non si è avveduto del fatto che il giorno di scadenza di quel termine (25 marzo 2017), cadeva di sabato, sicchè, alla stregua del combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, e art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, lo stesso doveva intendersi prorogato, di diritto, al primo giorno seguente non festivo, e cioè proprio al lunedì 27 marzo 2017, data in cui il reclamo era stato effettivamente depositato.

2.1.2. A nulla rileva, poi, l’eventuale avvenuta iscrizione in un errato registro telematico (quello degli “affari di volontaria giurisdizione” piuttosto che degli “affari contenziosi fallimentari”), trattandosi, evidentemente, di mere articolazioni di un unico ufficio del tribunale tempestivamente adito, nè essendo peraltro legislativamente prevista, per l’ipotesi de qua, la sanzione dell’inammissibilità.

2.2. E’, invece, inammissibile, per carenza di interesse, il terzo motivo, avendo questa Corte già ripetutamente chiarito che, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda (come accaduto nella specie, avendo il tribunale pugliese ritenuto inammissibile, per le ragioni confutate con i primi due motivi), o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi, comunque, all’esame di quest’ultimo (come fatto dal suddetto tribunale allorquando, dopo la riportata statuizione di inammissibilità, ha ritenuto che il reclamo dell’Avv. A. dovesse comunque essere rigettato per mancato reperimento dei documenti ad esso allegati), è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della decisione da lui pronunciata che ne contesti, in parte qua, la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (cfr. Cass. n. 30393 del 2017; Cass. n. 17004 del 2015; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 13997 del 2007; Cass., SU, n. 3840 del 2007).

3. Vanno, pertanto, accolti i primi due motivi, dichiarandosi, invece, inammissibile il terzo, e, cassata l’ordinanza impugnata, la causa va rinviata al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiarandone inammissibile il terzo. Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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