Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13704 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31903/2018 proposto da:

I.I., elettivamente domiciliato in Roma Viale Manzoni

81 presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 da C.M..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

I.I. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il ricorrente aveva riferito di aver lasciato la Nigeria per il timore di non sopravvivere a seguito di un intervento chirurgico cui si doveva sottoporre a causa di un ernia.

Con Decreto n. 5106 del 2018 il Tribunale rigettava il ricorso.

In particolare il primo Giudice riteneva che le dichiarazioni non fossero credibili e rigettava la domanda di protezione internazionale in quanto il ricorrente non aveva allegato di essere vittima di atti persecutori.

Anche la protezione sussidiaria non poteva essere riconosciuta, non venendo in rilievo nessuno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e non sussistendo nella regione di provenienza del ricorrente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato (lett. c medesima disposizione).

Infine, anche la domanda di protezione umanitaria era rigettata in quanto nel Paese di provenienza del ricorrente non sussisteva una generale condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive come quelle tipizzate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a-d; con riferimento alla valutazione prognostica dell’elevata vulnerabilità, determinata per effetto dello sradicamento del richiedente dal contesto socio-economico nazionale, si precisava che lo svolgimento di una attività lavorativa per un breve periodo non rappresenta un motivo comprovante la vulnerabilità del richiedente nè un grado adeguato di integrazione sociale. Avverso il decreto propone I.I. ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria cui non resiste la parte intimata.

Con il primo motivo si denuncia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 1 e art. 3, lett. A) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Si lamenta che il Tribunale avrebbe espresso una valutazione contraria a quella allegata dal richiedente senza indicare le fonti sulla base del quale ha formato il suo convincimento.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole della valutazione espressa dal primo Giudice in merito alla zona di provenienza del ricorrente ritenuta a torto esclusa da una situazione di violenza generalizzata.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica in particolare le argomentazioni con cui il Tribunale ha valutato le condizioni di vulnerabilità del richiedente.

Si lamenta infatti che il primo Giudice non avrebbe considerato che il ricorrente avrebbe fatto ingresso in Italia nell’anno 2016 sicchè sarebbe irragionevole pretendere una prova di integrazione nel territorio italiano in un arco temporale così breve.

I primi due motivi che vanno esaminati congiuntamente sono inammissibili. Va, innanzitutto, rilevato che il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti di quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Ciò detto, va altresì posto in evidenza che i motivi, nei termini in cui sono stati formulati, risultano caratterizzati dal medesimo vizio di assoluta assenza di specificità, in quanto non si confrontano in alcun modo con l’apparato argomentativo della sentenza, limitandosi ad affermazioni di carattere generale, quanto all’interpretazione delle norme pertinenti, e della giurisprudenza anche di merito, accompagnate da mere asserzioni riferite alla specifica situazione della Nigeria (cfr. Cass. n. 18564 del 2020).

Viceversa, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare con chiarezza nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; essendo, pertanto, inammissibile la critica generale (e inevitabilmente generica) della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).

Ne consegue che le dedotte censure, come così rapsodicamente articolate, rendono palese piuttosto lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018); così, inammissibilmente, rimettendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, onde ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).

Il terzo motivo è infondato.

Il diniego della protezione per motivi umanitari costituisce l’esito di un percorso di accertamento e valutazione che, nel solco dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. 23/02/2018, n. 4455), poggia sulla rilevata assenza di profili di vulnerabilità del richiedente, il quale non risulta integrato nella realtà italiana (il difensore ha dato atto che il proprio assistito ha ormai cessato il rapporto lavorativo di sei ore settimanali), e neppure esposto, in caso di rientro nel Paese d’origine, ad una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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