Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13704 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14765/2015 proposto da:

LA CAROVANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO 18, presso lo

studio dell’avvocato MARCO DI PORTO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA

UFFICIO DI

ROMA (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2284/37/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 23/03/2015, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Marco Di Porto difensore della ricorrente che si

riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte: costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente “La Carovana” srl ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2284/37/2015, depositata il 16 aprile 2015, che, decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza (RG 16463/2014) di questa Corte respingeva il ricorso della contribuente.

La CTR ha affermato legittimità e fondatezza dell’accertamento tributario, e, nel ribadire il principio di diritto affermato nella sentenza di cassazione con rinvio, secondo cui le dichiarazioni dei terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione hanno natura di mere informazioni e sono pertanto pienamente utilizzabili quali elementi di convincimento, ha ritenuto l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi.

La CTR, in particolare, ha rilevato che, dal principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, discendeva l’infondatezza dell’appello della contribuente, unicamente fondato sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni di terzi riportate nel processo verbale di constatazione.

L’Agenzia resiste con controricorso.

La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

Con i primi due motivi di ricorso che, in quanto strettamente connessi vanno unitariamente esaminati, la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), sia avuto riguardo alla vecchia formulazione della norma, anteriore all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, che alla nuova formulazione, lamentando l’omessa ed insufficiente motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo avuto riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese da terzi, trasfuse nel p.v. di constatazione e poste a fondamento dell’accertamento.

Deve senz’altro rilevarsi l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, atteso che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza depositata il 16/4/2015 e quindi in data ben successiva alla data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pacificamente applicabile al giudizio di cassazione in materia tributaria (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

E’infondato anche il secondo motivo non apparendo ravvisabile l’omesso esame di un fatto decisivo.

E’infondato anche il secondo motivo, non apparendo ravvisabile l’omesso esame di un fatto decisive con riferimento alle dichiarazioni rese dai terzi e poste a fondamento dell’avviso di accertamento a carico della contribuente.

La CIR ha infatti specificamente preso in esame la rilevanza delle dichiarazioni dei terzi, nella specie dipendenti della società, affermando di riportarsi alla valutazione della CTP secondo la quale a dette dichiarazioni andava attribuito efficacia di elementi indiziari sui quali, del tutto legittimamente poteva fondarsi l’accertamento tributario, in quanto l’unico motivo di appello della contribuente, aveva ad oggetto l’utilizzabilità delle dichiarazioni dei terzi nel processo tributario e non anche la loro idoneità a provare, nel merito, la fondatezza della pretesa tributaria, che non era stata specificamente contestata dalla contribuente.

Ha pertanto fatto discendere dal principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione la reiezione dell’appello della contribuente e la conferma della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto provata la pretesa tributaria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.500,00 per compensi oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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