Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13703 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17691/2020 proposto da:

K.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Della Bona ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61, presso

lo studio dell’Avv. Rossella De Angelis;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO, depositata il

18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 da ACIERNO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 4576/2019, pubblicata il 18/11/2019, ha rigettato il ricorso proposto da K.E., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Milano, in data 03/04/2019, ha rigettato le domande di protezione internazionale ed umanitaria dallo stesso cumulativamente proposte.

2. Il richiedente, in sede di appello, ha reiterato le domande proposte nel precedente grado di giudizio. In merito alle ragioni che lo hanno condotto a lasciare la Nigeria, ha dichiarato di aver avuto un violento litigio con un compagno di scuola, il quale è rimasto ferito a seguito di una colluttazione e di temere, in caso di rimpatrio, una vendetta da parte dei parenti della vittima nonchè di subire un procedimento penale e finire in carcere per lesioni.

3. La Corte di Appello ha rigettato il ricorso rilevando in primo luogo il difetto di credibilità della vicenda narrata in quanto inverosimile, lacunosa, contraddittoria e priva di alcun approfondimento in merito alle ragioni della lite. Inoltre, nulla è stato allegato in ordine ad un omesso intervento dell’apparato statale nigeriano a tutela dei propri cittadini ed al paventato rischio persecutorio.

3.1. Alla luce di tali considerazioni, la Corte non ha ritenuto integrati i presupposti legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, tenuto ulteriormente conto che le fonti internazionali acquisite ai fini dell’esame della domanda escludono che la zona di provenienza del ricorrente sia interessata da una situazione di violenza diffusa e generalizzata tale da integrare l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c) dell’art. 14 citato.

3.2. Da ultimo, è stato negato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari atteso che non sono state allegate specifiche condizioni soggettive di vulnerabilità tali da giustificare la misura richiesta. Tantomeno, i corsi ed i lavori intrapresi risultano sufficienti a provare un percorso di effettiva integrazione nel Paese di accoglienza.

4. Avverso la presente sentenza ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere la Corte di Appello disatteso i criteri procedimentali dettati dalla norma al fine di valutare la credibilità del ricorrente. Invero, la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è priva di un nesso con i fatti oggetto del racconto, risultando il frutto di apodittiche affermazioni di stereotipo.

5.1. La censura non supera il vaglio di ammissibilità poichè il ricorrente contesta genericamente la valutazione di credibilità operata dal giudice di secondo grado senza allegare alcun elemento concreto atto a provare la violazione dei criteri legali di cui all’art. 3 citato. A tal proposito, risulta insufficiente la prospettazione della mancanza, nel provvedimento impugnato, di riferimenti specifici agli eventi oggetto della vicenda narrata; eventi che, peraltro, la Corte di Appello ha ampliamente tenuto in considerazione.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/2019).

6. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per mancato esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria. La valutazione di inattendibilità del richiedente non poteva esimere la Corte di Appello dall’accertare la situazione socio-politica del Paese di origine del ricorrente con riferimento all’attualità e non genericamente richiamando un’unica fonte risalente al 2016.

6.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per difetto di specificità posto che il ricorrente, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, è venuto meno all’onere di indicare le fonti informative che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo questa Corte valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 22769/2020).

7. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la carenza di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento al mancato riconoscimento della protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6. La Corte di Appello si è limitata a negare tale forma di protezione facendo riferimento agli argomenti probatori già svolti per le domande di protezione maggiori, così omettendo di valutare in via comparativa la situazione oggettiva e soggettiva maturata dal ricorrente nel Paese ospitante e quella del Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati.

7.1. La censura è inammissibile poichè il ricorrente, al pari di quanto rilevato dal giudice di appello, non ha allegato o dedotto alcun profilo di vulnerabilità soggettiva o di integrazione effettiva nel Paese di accoglienza da comparare alla situazione generale di privazione dei diritti umani nel Paese di origine (Cass. 13572/2020).

8. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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