Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13703 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. III, 07/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 07/06/2010), n.13703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17081-2009 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
146, presso lo studio dell’avvocato FABIO LUCCHESI, rappresentato e
difeso dall’avvocato D’ANTRASSI ENRICO, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
INA ASSITALIA SPA – società risultante dalla fusione per
incorporazione delle società Ina Vita SpA e Assitalia Le
Assicurazioni d’Italia SpA in persona del Procuratore Speciale ed
inoltre COMUNE DI (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA STAZIONE DI SAN PIETRO 45,
presso lo studio dell’avvocato PACETTI MASSIMO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MANGIAFICO CLAUDIO, giusta Determinazione
Dirigenziale n. 61 del 17.9.2009 (per il Comune) e giuste deleghe a
margine dei controricorsi (n. 2);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 344/2009 del TRIBUNALE di LATINA del 18.2.09,
depositata il 04/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per entrambi i controricorrenti l’Avvocato Massimo Pacetti (per
delega avv. Claudio Mangiafico) che si riporta agli scritti;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che
nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 23 luglio 2009 S.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 27 maggio 2009, depositata in data 4 marzo 2009 dal Tribunale di Latina che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, che assumeva essere stato causato da un tombino fognario aperto e non segnalato, proposta nei confronti del Comune di (OMISSIS) e dell’Assitalia Assicurazioni (attualmente Ina – Assitalia) S.p.A..
Gli intimati hanno resistito con separati controricorsi.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
3. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta difetto e contraddittorietà di motivazione, nonchè travisamento dei fatti in ordine a più punti controversi e decisivi del giudizio.
Le argomentazioni a sostegno implicano esame degli atti e apprezzamenti di fatto non consentiti al giudice di legittimità.
Il momento di sintesi finale prescinde totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha affermato essere rimasti sforniti di prova sia l’effettivo verificarsi del sinistro, sia il nesso di causalità tra la presenza del tombino scoperchiato, il sinistro e i danni lamentati, e da per scontato che questa abbia travisato i fatti (questione che non può essere trattata in sede di legittimità) e che abbia affermato circostanze contrarie alle risultanze processuali.
In definitiva, come già anche le argomentazioni sviluppate nella censura, anche la sintesi finale chiede alla Corte di accedere agli atti e di esprimere valutazioni di merito.
Con il secondo motivo lo S. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per difetto, erroneità e contraddittorietà di motivazione, nonchè travisamento dei fatti e violazione di legge in ordine a più punti decisivi del giudizio.
In violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 il ricorrente – inammissibilmente – non indica le norme di diritto che ritiene violate.
Il duplice quesito finale attiene alle spese giudiziali. Il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza. L’asserita violazione de massimi tariffali implica esame dell’attività processuale effettivamente svolta e, quindi, la necessità di accedere agli atti.
Peraltro occorre considerare che la liquidazione ha tenuto contro della congiunta difesa di due parti.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; i resistenti hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, per la congiunta difesa, in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro. 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010