Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13703 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 03/07/2020), n.13703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30441-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

I.G.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato il

16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Vibo Valenzia, in sede di procedimento, RG n. 2560/2015, ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato con riguardo a I.G., “l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione dal CTU nominato” ed aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese della procedura a favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi E. 1.000,00 oltre accessori di legge, anche ponendo a carico dell’Istituto le spese per l’accertamento peritale.

Avverso tale decisione l’Inps aveva proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato ad un solo motivo.

I.G. era rimasta intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo l’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92,113,116 c.p.c., art. 152 disp. att. c.p.c., art. 2697 c.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.).

Deduce parte ricorrente che erroneamente il tribunale aveva condannato l’Inps alle spese del giudizio pur essendo quest’ultimo risultato vittorioso.

Precisa che la I. aveva adito il Tribunale per ottenere il “riconoscimento della indennità di accompagnamento” poichè la Commissione sanitaria aveva riconosciuto allo stesso, nella precedente fase amministrativa, una invalidità grave (75%), e che il CTU, in sede di ATP, aveva concluso l’indagine peritale statuendo che il periziato era affetto da patologie invalidanti nella misura del 75% escludendo la indennità di accompagnamento.

A fronte di tali circostanze risultava quindi errata la condanna alle spese poichè l’accertamento peritale aveva confermato la originaria valutazione fatta dalla Commissione medica.

Il motivo risulta fondato.

Deve premettersi che questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche la statuizione sulle spese, contenuta nella sentenza che chiude il procedimento instaurato a seguito del dissenso della parte ricorrente, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi di provvedimento non appellabile ma per il quale non è precluso il ricorso per cassazione”(Cass.n. 13550/2015).

Posta quindi l’ammissibilità del ricorso si osserva ancora che ” In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass.n. 12028/2016).

Nel caso di specie il Tribunale ha genericamente omologato il requisito sanitario richiamando le risultanze della CTU, e quindi rimandando alla stessa quale fonte integrativa del provvedimento adottato.

In realtà la valutazione del ctu risulta confermativa del giudizio reso dalla Commissione medica nella fase amministrativa, sicchè alcune soccombenza è riscontrabile a carico dell’inps, tale da determinare la condanna alle spese.

Il ricorso deve quindi essere accolto e cassata sul punto la sentenza, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia perchè decida la controversia, con riguardo al motivo accolto, conformandosi ai principi sopra esposti. Rinvia anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, diverso Giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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