Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13702 del 31/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.31/05/2017), n. 13702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23553/2014 R.G. proposto da:
Agrivel s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e
P.F., rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco
Innocenti presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in
Roma, via del Circo Massimo n. 9;
– ricorrente –
contro
Autotrasporti C. di C.A. & C. s.a.s., in persona
legale rappresentante C.A.; Carige Assicurazioni s.p.a.
(già Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a.); Generali
Assicurazioni s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a.);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata l’8
luglio 2013.
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere
Cosimo D’Arrigo.
Fatto
RITENUTO
La Autotrasporti C. s.a.s. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma P.F., la Agrivel s.r.l. e la Levante Assicurazioni s.p.a. (oggi Carige Assicurazioni s.p.a.), rispettivamente conducente, proprietario e assicuratore di un autocarro Volkswagen entrato in collisione, in data 31 luglio 1999, con l’autocarro Iveco di proprietà della società attrice, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro. I convenuti contestarono la dinamica dei fatti esposta dalla società attrice a fondamento della domanda, proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni materiali e delle lesioni fisiche riportate nel sinistro. Venne chiamata in causa la Toro Assicurazioni s.p.a., quale compagnia assicuratrice dell’autocarro Iveco.
Il tribunale rigettò la domanda attrice, ritenendo unico responsabile del sinistro il conducente dell’automezzo di proprietà della Autotrasporti C. s.a.s., e dichiarò improcedibile le domande riconvenzionali per mancanza di prova dell’adempimento, da parte dei danneggiati, delle formalità previste dalla L. n. 990 del 1969, art. 22 compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proposero appello il P. e la Agrivel s.r.l., sostenendo che la lettera raccomandata inviata alla Toro Assicurazioni s.p.a. ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22 era stata ritualmente prodotta nel corso del giudizio di primo grado. In ogni caso, chiesero di essere ammessi a produrre tale documentazione ex art. 345 c.p.c., comma 3, esponendo che non era stata rinvenuta negli atti poichè il procuratore della compagnia assicurativa aveva ritirato il fascicolo di parte e non lo aveva ridepositato nel termine previsto dall’art. 169 cod. proc. civ..
L’Autotrasporti C. s.a.s. e la Toro Assicurazioni s.p.a. proposero appello incidentale in ordine alla dinamica del sinistro, eccependo altresì l’inammissibilità della documentazione prodotta in appello, in quanto tardiva. Si costituì pure la Carige Assicurazioni s.p.a., incorporante della Levante Assicurazioni s.p.a., chiedendo il rigetto degli appelli incidentali.
Con sentenza dell’8 luglio 2013, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali, compensando interamente le spese processuali. Per quanto qui di interesse, ha ribadito quanto già ritenuto dal giudice di primo grado in ordine alla omessa produzione della lettera raccomandata prevista dalla L. n. 990 del 1969, art. 22 e ha rigettato la produzione del medesimo documento in grado d’appello, ritenendo non sussistesse nè il requisito della indispensabilità ai fini della decisione, nè l’impossibilità di produrlo tempestivamente per causa non imputabile.
Contro tale decisione ricorrono il P. e la Agrivel s.r.l., deducendo tre motivi di censura. Le controparti non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO
Con il primo motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ.: la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la lettera raccomandata spedita alla compagnia assicurativa ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22 fosse stata prodotta per la prima volta in grado d’appello, senza considerare l’avvenuto smarrimento del fascicolo di primo grado e il mancato deposito, all’esito dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., del fascicolo di parte della Toro Assicurazioni s.p.a., contenente la predetta documentazione.
Con il secondo motivo si censura la decisione della corte d’appello di non ammettere la produzione della lettera raccomandata ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3. I ricorrenti osservano che il documento si sarebbe dovuto considerare indispensabile, in quanto decisivo in ordine alla ammissibilità della domanda riconvenzionale. Il diniego opposto dalla corte d’appello sarebbe altresì illegittimo per difetto di motivazione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 in relazione all’art. 345 cod. proc. civ.. I ricorrenti sostengono che, poichè la comunicazione prevista dalla L. n. 990 del 1969, citato art. 22 costituisce una condizione di procedibilità dell’azione e non attiene al merito del processo, la sua verificazione non sarebbe sottoposta alle decadenze e alle preclusioni istruttorie, nè, tanto meno, al divieto di prova nuova in grado d’appello posto dall’art. 345 cod. proc. civ..
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi devono essere dichiarati inammissibili.
Le censure relative alla motivazione sono manifestamente inammissibili, giacchè tale vizio non è più previsto, con decorrenza dall’11 settembre 2012, come motivo di ricorso per cassazione.
Quanto al resto, va rilevata l’assoluta carenza di autosufficienza del ricorso.
Infatti, non viene fornito alcun riscontro di tutto quanto affermato dai ricorrenti. In particolare, non è stato addotto alcun elemento che consenta di verificare nè l’asserzione secondo cui il fascicolo del primo grado sarebbe stato smarrito (in realtà, i ricorrenti non precisano neppure se si tratti del fascicolo d’ufficio o di quello di parte); nè l’omessa restituzione del fascicolo di parte della Toro Assicurazioni s.p.a.; nè, infine, la circostanza che la comunicazione in parola fosse contenuta nel fascicolo della controparte.
Inoltre, i ricorrenti non precisano neppure quale fosse il contenuto dell’ipotetica comunicazione (che non è allegata al ricorso), sicchè questa Corte non è in grado di verificare l’idoneità del documento ad assolvere alle funzioni di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22 (quale “condizione di proponibilità” dell’azione risarcitoria: Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 08/06/2007, Rv. 597995), nè se lo stesso fosse davvero indispensabile ai fini della decisione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da loro proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017