Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13702 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13702 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 3545-2011 proposto da:
CARSILLO FELICE CRSFLC56T18HH510,

elettivamente

T
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 146, presso lo
studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

Data pubblicazione: 30/05/2013

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/29/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA del 27.4.2010,
depositata il 26/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera

Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

di consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 3545/11

Ricorrente: Felice Carsillo
Controricorrente: agenzia entrate

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. Felice Carsillo propone ricorso per cassazione, affidato ad
un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria
regionale del Lazio n. 61/29/10, depositata il 26 maggio 2010, con
la quale, accolto l’appello dell’agenzia delle entrate contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione del contribuente,
relativa all’avviso di liquidazione delle imposte complementari di
registro, ipotecaria e catastale a seguito del mancato riconoscimento dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa, inerente
ad un appartamento, veniva rigettata. In particolare il giudice di
secondo grado osservava che l’atto impositivo era legittimo, perché emesso in presenza della necessaria motivazione e dei previsti
presupposti, trattandosi sostanzialmente di acquisto d’immobile
con l’agevolazione suindicata, nonostante che Carsillo fosse già
proprietario di altro appartamento sito in via Palestro n. 87 sin
dal 1984, senza che l’agenzia fosse incorsa in decadenza, posto
che quell’avviso era stato notificato entro il termine, come pro/
rogato, di cinque anni dalla registrazione dell’atto notgile.
L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col mezzo addotto a sostegno del ricorso ‘

A

‘corrente de .u-

ce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava
che ormai l’ufficio era incorso in decadenza, essendo stato
l’immobile acquistato nel 2000, mentre invece l’atto impositivo
era stato notificato nel 2005. Inoltre quell’avviso era carente di
motivazione, mentre l’unità immobiliare poi era stata ceduta a
terzi.

Oggetto: opposizione a liquidazione maggior registro,

2

Il motivo è palesemente inammissibile, posto che è stato formulato in modo generico, dal momento che il ricorrente non ha riportato il tratto essenziale attinente alla motivazione dell’avviso
di liquidazione, né quello specifico sulla questione che sarebbe
stata addotta al giudice di appello con l’atto di controdeduzioni.

considerazione. Tuttavia – ma solo “ad abundantiam” – si osserva
comunque che la doglianza di merito concernente la decadenza
dell’amministrazione è palesemente infondata, dal momento che la
proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione
della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, prevista dall’art. 11, comma l, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell

,

za di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile
anche all’ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell’uno e nell’altro
caso, l’Ufficio è chiamato a valutare l’efficacia dell’istanza di
definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe
incongrua l’interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del
dovuto (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 12069 del 17/05/2010, Sentenza n. 24575 del 03/12/2010). Peraltro si tratta di chiara innovazione introdotta con l’art. 5 bis DL. n. 282/02, convertito nella legge 21.2.2003 n. 27.
3. Quindi anche in rapporto alle corrette valutazioni giuridiche
svolte dal giudice di appello, le doglianze del contribuente non riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste vanno
complessivamente condivise, con la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
2

Si tratta, com’è evidente, di profilo assorbente di ogni altra

3

P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in 2.500,00(duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a

Roma, così deciso 1’8 maggio 2013.

quelle prenotate a debito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA