Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13702 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24483-2017 proposto da:

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCIONE 71, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO D’ERCOLE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLA PALOMBI;

– ricorrente –

contro

I.A., I.M.B., nella qualità di eredi di

S.M.M., S.M.L.M.,

S.M.R., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato MICHELE

IAZZETTA;

– controricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 6878/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 16/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 29 gennaio 2015 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma di una sentenza del Tribunale di Latina che aveva liquidato il danno in misura maggiore, ridusse la somma che l’ENEL s.p.a. e la Terna rete elettrica nazionale s.p.a. dovevano pagare a S.M.R., L.M. e M. a titolo di risarcimento danni per l’installazione abusiva di un basamento in cemento sul terreno di proprietà di queste ultime.

2. La pronuncia della Corte d’appello è stata impugnata da S.M.R. e L.M., nonchè da M.B. ed A.I., queste ultime nella qualità di eredi di S.M.M., e la Corte di cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza del 16 marzo 2017, n. 6878, ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, in favore della controricorrente Enel Distribuzione s.p.a.; nella motivazione di tale pronuncia la Corte di legittimità ha specificato non doversi liquidare le spese in favore dell’altra intimata, “non avendo la medesima svolto attività difensiva”.

3. Contro tale ordinanza di questa Corte propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., la Terna rete elettrica nazionale s.p.a. con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono S.M.R. e L.M., nonchè F.B. ed I.A. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la sussistenza di un errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4), consistente nell’omessa liquidazione delle spese in favore della società oggi ricorrente, sulla base del presupposto (errato) che essa non avesse svolto alcuna attività difensiva nel precedente giudizio di cassazione.

1.1. Osserva il Collegio che il ricorso, inammissibile come ricorso per revocazione, può essere convertito, d’ufficio, in ricorso per la correzione di un errore materiale ed accolto nei limiti che si vanno a specificare (v. l’ordinanza 15 giugno 2017, n. 14919).

Risulta dalla consultazione degli atti del ricorso r.g. n. 4363 del 2016 che in quel giudizio si costituirono, con un unico controricorso, Enel Distribuzione s.p.a. e Terna Rete Italia s.p.a., quest’ultima qualificandosi come “già Telat s.r.l.”. L’epigrafe dell’ordinanza n. 6878 del 2017 qui impugnata dà conto del fatto che in quel giudizio si costituirono con un unico controricorso la s.p.a. Enel Distribuzione e la s.r.l. Terna Rete Italia, entrambe con il patrocinio degli avvocati Nicola Palombi e Stefano D’Ercole, ed aggiunge che la s.r.l. Terna Linee Alta Tensione (Telat) rimase intimata.

Consegue, da tali elementi che l’ordinanza impugnata non contiene alcun errore revocatorio (del resto implicando un errore di diritto l’errore di diritto l’erronea qualificazione di una parte), alcun errore revocatorio, quanto piuttosto un errore materiale, perchè tanto nella motivazione quanto nel dispositivo essa afferma che le spese del giudizio di cassazione dovevano essere liquidate, secondo il principio di soccombenza, “in favore della controricorrente società Enel Distribuzione s.p.a.”, aggiungendo al capoverso successivo che non doveva farsi luogo a liquidazione in favore della parte rimasta intimata. E’ evidente, invece, che era costituita anche s.r.l. Terna Rete Italia.

Non ha importanza, in questa sede, stabilire se sia corretta o meno l’affermazione dell’ordinanza in questione là dove essa afferma che l’altra parte intimata (evidentemente la Telat s.r.l.) non aveva svolto attività difensiva; ciò che conta, invece, è tenere presente che, trattandosi di un unico atto difensivo redatto da due difensori (cioè i suindicati Avv. D’Ercole e Palombi), l’ordinanza n. 6878 del 2017 ha liquidato le spese processuali facendo un erroneo riferimento alla sola società Enel Distribuzione, mentre è pacifico che era costituita anche la Terna rete elettrica nazionale s.p.a., a mezzo degli stessi difensori.

Va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, contenuto in motivazione ed in dispositivo, dando atto che la liquidazione delle spese ivi prevista – che deve rimanere invariata – è da intendere compiuta in favore di entrambe le società controricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuale.”

2. In conclusione, qualificato il ricorso come correzione di errore materiale, va disposta la correzione del provvedimento impugnato nei termini di cui in dispositivo, con ordine di annotazione sull’originale del provvedimento corretto (art. 288 c.p.c., comma 2,). Non occorre provvedere sulle spese, dato l’esito della decisione.

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione della p. 6 dell’ordinanza 16 marzo 2017, n. 6878, nel senso che le righe da 4 a 6 vengono così riformulate: “Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti società Enel Distribuzione e Terna Rete Italia, seguono la soccombenza”; dispone la correzione delle righe 4 e 5 del dispositivo della citata ordinanza nel senso che le spese vengono liquidate “in favore delle controricorrenti società Enel Distribuzione e Terna Rete Italia”; ordina l’annotazione del presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza n. 6878 del 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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