Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13702 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
RODACCIAI S.p.A. con sede in (OMISSIS), in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in
calce al controricorso, dall’Avv. Bracci Luciano Filippo, nel cui
studio in Roma, Largo del Teatro Valle n. 6 è elettivamente
domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 07/05/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 05, in data 30/01/2007, depositata
il 27 febbraio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Sostituto Procuratore Generale dr. Eduardo Vittorio
Scardaccione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 5887/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 07/05/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 05, il 30 gennaio 2007 e DEPOSITATA il 27 febbraio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, nella considerazione che il versamento effettuato il 31 maggio 1996 dovesse ritenersi tempestivo.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartella di pagamento per irpeg ed Ilor dell’anno 1995, è affidato a censure, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 8 comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, n. 2, art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c., comma 2 nonchè omessa motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – Alle censure formulate, deve rispondersi richiamando il disposto dell’art. 2963 c.c., comma 4 e art. 155 c.p.c., comma 2 ed il principio secondo cui Ai sensi dell’art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., il computo dei termini ad anno deve eseguirsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione dierum; Pertanto, la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine, senza tener conto del numero dei giorni intercorrenti (Cass. N. 10785/2000, n. 5607/1987, n. 3832/79).
5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso, nonchè tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai principi desumibili dalle richiamate pronunce, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010