Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13702 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4841-2015 proposto da:

F.M., C.F. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, 262/264, presso lo

studio dell’avvocato FLAMINIA FERRUCCI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CATALDO D’ANDRIA e MARIANGELA

MASTROGREGORI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.799/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del Lazio, depositata il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato MARIANGELA MASTROGREGORI, difensore del

ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo gli appelli proposti dall’Amministrazione finanziaria riformava le decisioni con le quali la C.T.P. di Roma aveva accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento che ne avevano rideterminato, ai fini dell’i.r.p.e.f., il reddito, per gli anni di imposta 2001, 2002 e 2003 in applicazione della presunzione di utili extrabilancio distribuiti ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione alla In4matica 93 s.r.l., società di capitali a ristretta base.

In particolare, il Giudice di appello – premesso che gli accertamenti a carico della Società erano stati integralmente confermati con sentenze definitive e che si era in presenza di società a ristretta base societaria – ha ritenuto che l’accertamento definitivo nei confronti della Società producesse i suoi effetti, per quanto di ragione, sui redditi personali del contribuente.

Avverso la sentenza F.M. ha proposto ricorso per cassazione su quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate alle parti, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 47 T.U.I.R. nonchè dell’art. 2261 c.c. laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente applicato alla fattispecie, concernente una società di capitali, la regola della tassazione per trasparenza propria dei soci di società di persone.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e dell’art. 5 T.U.I.R. nonchè degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. laddove, con le argomentazioni già censurate con il primo mezzo, la Commissione Regionale non aveva dato atto della sussistenza delle condizioni di operatività della presunzione di distribuzione degli utili ovvero la sussistenza di una ristretta base sociale (che avesse formato oggetto di specifico accertamento probatorio) e la necessità di un valido accertamento definitivo a carico della Società.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per non avere il Giudice di merito considerato che, data l’insussistenza delle condizioni indicate nel secondo motivo, nella specie si era operata un’illegittima inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.

4. Con il quarto motivo, avanzato in subordine, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il Giudice di appello pronunciato in ordine alla richiesta di conferma della decisione di primo grado, relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento dell’anno 2003, la quale aveva annullato il predetto atto sulla base dell’argomentazione che essendo stata contestata l’indeducibilità fiscale di un “costo” non vi poteva essere alcun ricavo extracontabile da distribuire ai soci.

5. Le censure, da esaminarsi congiuntamente siccome connesse non sono fondate alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in materia.

E’, infatti, pacifico l’orientamento giurisprudenziale per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale; tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. tra le tante, di recente Cass. n. 8032 del 24/07/2013; id. n. 24572 del 18/11/2014; id. n. 25271 del 28/11/2014).

Si è, ancora, costantemente statuito che “rimane salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti” (Cass. n.ri 18640/2008; 5076/2011; 18032 del 24/07/2013).

Nella specie, a fronte del fatto pacifico che la Società era partecipata da soli quattro soci, che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Società erano stati definitivamente confermati in sede contenziosa con sentenze passate in cosa giudicata ed in assenza di alcuna allegazione di prova di segno contrario alla suddetta presunzione di distribuzione degli utili extracontabili da parte del ricorrente, la sentenza impugnata – pur facendo improprio ed inesatto riferimento al D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5 relativo al regime di imputazione diretta, c.d. per trasparenza, degli utili delle società di persone ai soci – appare, comunque, corretta nel dispositivo.

Dalla motivazione della sentenza impugnata è, infatti, evincibile che la Commissione Regionale ha giudicato, in conformità ai principi espressi in materia da questa Corte, laddove ha accertato, in fatto, la ristrettezza della base sociale e la non estraneità del ricorrente a detta compagine sociale e motivato la sua decisione anche con riferimento all’art. 2261 c.c..

6. Va, infine, rigettato il quarto motivo.

Con tale mezzo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Commissione Regionale statuito sulla richiesta di confermare la sentenza di prime cure (che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2003) con riguardo al profilo accolto (ovvero che la presunzione di distribuzione di utili non poteva operare in quanto il maggior reddito accertato ai danni della Società non derivava da ricavi non contabilizzati o da costi fittizi ma dalla contestata non deducibilità di costi effettivamente sostenuti). Il mezzo è inammissibile.

Il vizio d’omessa pronuncia è, infatti, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, e deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. ex multis, di recente, Cass.n.1360/2016; n. 4527/2015), come, per l’appunto, nel caso in esame.

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.000, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il corso, a norma del cit., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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