Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13702 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12086/2019 R.G. proposto da:

ITALCEMENTI SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

MASSIMO BASILAVECCHIA, elettivamente domiciliato presso lo studio

del Prof. Avv. PIERO SANDULLI in Roma, Via F. Paulucci dè Calboli,

9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 4832/3/2018, depositata il 7 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto conseguente alla domanda di rimborso di addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica corrisposte nel periodo gennaio 2010- ottobre 2011, in quanto versate all’Erario in contrasto con la previsione di cui all’art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE ne avesse previsto.

La CTP di Agrigento ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 7 novembre 2018, ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo che il consumatore finale dell’energia elettrica è privo di legittimazione attiva a chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria delle accise versate dal fornitore, potendo agire solo nei confronti del fornitore per effetto della rivalsa da questi effettuata sul consumatore.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 14, comma 2, 52 e ss. D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso delle addizionali provinciali versate all’Erario, ritenendo sussistente l’azione civilistica nei confronti del fornitore per la rivalsa asseritamente illegittimamente assolta. Deduce il ricorrente che il disposto dell’art. 14 TUA consenta sia l’azione di rimborso anche nei confronti dell’utilizzatore di energia, sia l’azione di rimborso nei confronti dell’Erario. Deduce il ricorrente come l’azione di rimborso del fornitore presuppone la mancata traslazione dell’imposta sul consumatore, laddove – nel caso contrario – l’avvenuta traslazione senza diritto al rimborso renderebbe l’Erario immune dall’azione di rimborso.

1.1 – Osserva, infine, il ricorrente come l’azione di rimborso si riveli obbligata per il contribuente, posto che il presupposto dell’azione nei confronti del fornitore consisterebbe nella disapplicazione della norma di diritto interno istitutiva delle addizionali provinciali a fronte della efficacia self executing dell’art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE (Direttiva sulle accise), il che sarebbe escluso dalla giurisprudenza unionale.

2 – Il ricorso è infondato, avendo questa Corte affermato il principio nel senso di ritenere che in tema di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 novembre 1998, n. 511, art. 6, comma 3, conv. dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20 indebitamente corrisposte al fornitore dell’energia, il consumatore finale è privo della legittimazione a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, potendo il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, rivolgersi nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, ove dimostri l’eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14200; conf. Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, n. 20018; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27100).

2.1 – Non può, del resto, condividersi il principio della eccessiva onerosità dell’azione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, per effetto della non applicabilità nei rapporti intersoggettivi degli effetti di una normativa unionale, ai fini della disapplicazione della norma di diritto interno, posto che l’impossibilità o l’eccessiva onerosità dell’azione nei confronti dell’amministrazione finanziaria non sono di per sè ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale (Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33603; Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, 29980), rilevando, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso, ovvero quando l’insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso dell’iva al destinatario dei servizi impossibile o eccessivamente difficile (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27792; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27791).

La memoria non aggiunge ulteriori spunti di riflessione.

3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Il tardivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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