Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13701 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.M. res.te in (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 505/39/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39, in data

22/11/2006, depositata il 11 dicembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale dr. Eduardo Vittorio

Scardaccione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 4005/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 505-39-2006, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione Staccata di Latina n. 39 il 22- 11-2006 e DEPOSITATA il 11 dicembre 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego opposto sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alla prospettata censura per vizio della motivazione, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione; dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base di insufficiente, apodittica e contraddittoria argomentazione avendo, prima, evidenziato che l’attività veniva svolta senza alcuna struttura organizzata, non avendo dipendenti e sostenendo spese di collaborazione coordinata e continuativa, e, subito, dopo ritenuto che nella fattispecie lo svolgimento dell’attività, anche se svolta avvalendosi della collaborazione di dipendenti e/o collaboratori, sia sufficiente per provare l’inesistenza di una autonoma organizzazione, senza, operare alcuna approfondita verifica in ordine agli elementi indice dell’autonoma organizzazione riscontrabili nella fattispecie, e senza argomentare correttamente e logicamente in ordine a quegli altri utilizzati nel percorso decisionale, per affermare l’insussistenza dei presupposti impositivi.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosi il relativo accoglimento per manifesta fondatezza del secondo motivo, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. assorbito il primo.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, ed in relazione, va cassata l’impugnata decisione;

Considerato che, per l’effetto, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai citati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, nei termini di cui alla condivisa relazione, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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