Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13701 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15391-2014 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BAGLIVI

3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TRAMONTANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNALISA GALLIANO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ape

legis;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 205/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

CENTRALE SEZIONE di CATANZARO del 15/04/2011, depositata il

17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTC – sezione regionale di Catanzaro ha respinto il ricorso di R.A. – ricorso proposto contro la sentenza n. 39/03/1991 della CT di secondo grado di Cosenza che (in conformità alla decisione della locale CT di primo grado) aveva già respinto il ricorso del R. – ed ha così confermato l’avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 1980-1981 con il quale è stato rideterminato il reddito da lavoro autonomo, con modalità induttive.

La predetta CTC – dopo avere ribadito che il carattere di specificità delle censure implica che alle ragioni su cui è fondata la pronuncia di primo grado siano contrapposte altre volte ad incrinare il fondamento logico delle prime – ha motivato la decisione ritenendo che il ricorso esaminato fosse generico e privo di specifiche censure, non contenendo esso “profili di dissenso e di critica rispetto alla ratio decidendi della pronuncia appellata”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54) la ricorrente si duole della dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte del giudicante che si era limitato a rilevare il difetto di correlazione del motivi formulati con le ragioni su cui era fondata la decisione impugnata, senza considerare che le ragioni di censura (seppure apparentemente rivolte a censurare l’operato dell’ufficio) oggettivamente risultavano correlate agli argomenti su cui si fondava la decisione del giudice di secondo grado, tanto che il ricorso si concludeva con la richiesta di rinvio della causa al giudice di secondo grado.

Il motivo di impugnazione appare inammissibilmente formulato.

Ed infatti è indirizzo costante di questa Corte quello secondo cui:”Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Ne consegue che, nel formulare un motivo di appello riguardante la pretesa erroneità della liquidazione dei danni effettuata da quest’ultimo, l’appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell’affermazione della loro maggiore meritevolezza di accoglimento rispetto all’operata liquidazione, ma ha l’onere di indicare specificamente per ciascuna delle voci censurate, a pena di inammissibilità del ricorso, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza” (per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25218 del 29/11/2011).

Consegue da ciò che la parte oggi ricorrente, per poter poi censurare l’erroneità della valutazione in punto di ammissibilità, avrebbe dovuto specificamente dettagliare nell’atto di ricorso per cassazione (punto per punto) quali erano state le statuizioni della pronuncia precedente e quali le specifiche censure a riguardo di ciascuna di esse proposte in atto di appello (o nel ricorso avanti alla Commissione Centrale), non potendosi limitare ad assumere di avere censurato le ragioni della decisione per il solo fatto di averne chiesto la riforma (rectius, il rinvio al precedente grado).

In difetto di una analitica e dettagliata rappresentazione delle ragioni su cui si fonda l’assunto di specificità dell’atto di appello (sia pure per rimando alle ragioni per le quali la commissione di secondo grado aveva – a sua volta – ritenuto non specifici i motivi di appello), non può che concludersi per l’inammissibilità del motivo di impugnazione qui in rassegna, restando frustranea la valutazione del profilo di impugnazione centrato sulla violazione di legge.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 20 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 134, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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