Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13700 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23384/2014 R.G. proposto da:

F.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Renzo

Pecorella, domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

G.M.T.; Milano Assicurazioni s.p.a.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia depositata l’11 aprile

2014.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Il Tribunale di Gorizia, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace ha rigettato la domanda proposta da F.A. nei confronti di G.M.T. e della Milano Assicurazioni s.p.a., volta a conseguire il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, ritenendo che l’acconto versato dalla compagnia assicuratrice in sede stragiudiziale fosse esaustivo del danno patito.

La F. ricorre contro tale decisione prospettando tre censure. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. relativamente alla parte della sentenza nella quale è stata affermata la genericità del secondo motivo d’appello con riferimento alle contestazioni avverso le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio.

Il motivo è infondato.

L’atto di citazione è stato notificato il 21 novembre 2011, sicchè non trova applicazione la modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ai giudizi di appello introdotti dall’11 settembre 2012.

Nondimeno, il requisito della specificità dei motivi dell’impugnazione, infatti, era richiesto anche dall’art. 342 cod. proc. civ. nella versione applicabile al caso di specie e l’eventuale difetto era comunque impeditivo del prodursi dell’effetto d’evolutivo (Sez. 1, Sentenza n. 22781 del 27/10/2014, Rv. 632982).

Ciò posto, la ricorrente sostiene di aver “dedotto di non poter condividere la quantificazione del danno operata dal primo giudice” e di aver “espresso il proprio dissenso rispetto alla valutazione del solo profilo del danno biologico operata dal consulente tecnico d’ufficio”. Non vi è dubbio che tali censure, assolutamente generiche, non oltrepassino la soglia di ammissibilità posta dall’art. 342 cod. proc. civ., pur nella formulazione previgente.

Nè vale osservare che i motivi di appello si sarebbero dovuti integrare con la più circostanziata censura esposta nelle note autorizzate del 28 maggio 2009. Infatti, l’omessa produzione dell’atto d’appello impedisce di verificare se esso conteneva davvero un rinvio al contenuto di una memoria difensiva redatta nel corso del primo grado di giudizio: non vi è, quindi, alcuna evidenza della circostanza dedotta dalla ricorrente.

E’ appena il caso di osservare che il difetto di specificità dell’atto d’appello – che ne ha determinato la parziale declaratoria di inammissibilità – non può essere colmato in questa sede mediante lo svolgimento di un’approfondita contestazione delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado (par. B.1.2 del ricorso).

2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2059 cod. civ., nonchè del D.Lgs. n. 205 del 2009, art. 139.

La censura riguarda il capo della sentenza relativo alla quantificazione del danno patito, tanto con riferimento al danno biologico, quanto alla spettanza del danno esistenziale.

La ricorrente, in particolare, afferma che “la critica alla decisione di primo grado è stata svolta in modo puntuale, al fine di dimostrare che danni subiti dalla sig.ra F. sono stati risarciti in maniera insufficiente”. Anche in questo caso, l’omessa produzione dell’atto d’appello impedisce di verificare la fondatezza di quanto dedotto. La doglianza è quindi priva del requisito dell’autosufficienza.

2.2. E’ parimenti infondata l’asserzione secondo cui il tribunale avrebbe omesso di verificare se la quantificazione operata dal primo giudice fosse stata corretta o meno. Si tratta, a ben vedere, di un vizio di motivazione, non più previsto fra i motivi di ricorso per cassazione dalla nuova formulazione dell’art. 360 cod. proc. civ., applicabile ricorsi presentati dall’11 settembre 2012. In particolare, è la stessa parte ricorrente a riconoscere che “vi è carenza di motivazione, ossia omessa valutazione di un fatto decisivo” (pag. 12); ma omette di precisare quale sia il “fatto decisivo” di cui sarebbe stata omessa la valutazione, talchè la censura si risolve nell’inammissibile contestazione del difetto di motivazione.

2.3. Non sussiste neppure la dedotta violazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.

Il giudice d’appello ha rilevato che il giudice di pace nonostante avesse erroneamente richiamato le disposizioni di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, oramai abrogate – nella sostanza ha fatto corretta applicazione delle tabelle ministeriali di liquidazione previste dal comma 4 della citata disposizione. L’esito di tale verifica non risulta specificatamente contestato dalla ricorrente, che si limita a dedurne la genericità e apoditticità. Pertanto, anche in questo caso – a ben vedere – la F. non deduce null’altro che un inammissibile vizio di motivazione.

2.4. Infine, quanto alla negazione dell’autonoma risarcibilità del c.d. danno esistenziale, il ricorso risulta inammissibile già in prospettazione.

La F. afferma che il Tribunale di Gorizia “ha erroneamente ritenuto” che essa “pretendesse il risarcimento del danno esistenziale subito come se si trattasse di una posta a sè stante, mentre così non è”. Ma, dal momento che la ricorrente dichiara di non aver chiesto il riconoscimento del danno esistenziale come voce autonomamente risarcibile, essa non ha alcun interesse ad impugnare il relativo capo della sentenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, individuato nella mancata corresponsione, da parte della compagnia assicurativa, delle spese per l’assistenza legale stragiudiziale.

Invero, il tribunale riconosce astrattamente il diritto della danneggiata al rimborso delle spese di legali sostenute in sede stragiudiziale, ma solo quando la pretesa risarcitoria non sia sfociata in giudizio, ritenendo che, una volta instaurato il giudizio, le stesse debbano essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o di spese giudiziali con la nota ex art. 75 disp. att. cod. proc. civ. Tale assunto, peraltro coerente con l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006, Rv. 588091; Sez. 3, Sentenza n. 14594 del 12/07/2005, Rv. 583447), non costituisce oggetto di alcuna specifica censura, essendosi limitata la F. a dedurre il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In realtà è di chiara evidenza che neppure in questo caso esiste un “fatto decisivo” di cui il giudice d’appello avrebbe omesso l’esame, fondandosi il capo della decisione impugnata su tutt’altra argomentazione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’assenza di attività difensiva delle controparti.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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