Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13700 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13700 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 3461-2011 proposto da:
SACAM – SACCARIFERA CAMPANA SPA IN LIQUIDAZIONE
03201480633, in persona del suo liquidatore e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE CORDARA 36,
presso lo studio dell’avvocato MENNELLA MONICA, che
la rappresenta e difende giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –

2013
4294

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 30/05/2013

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente non chè contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –

TRIBUTARIA CENTRALE di NAPOLI del 30/11/2009,
depositata il 14/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’08/05/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito l’Avvocato Mennella Monica difensore della
ricorrente che si riporta agli scritti e deposita l
cartolina A/R;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che si riporta.

avverso la decisione n. 2527/2009 della COMMISSIONE

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 3461/11

Ricorrente: società Sacam Saccarifera Campana Spa. in liquidazione

Oggetto: impugnazione avviso liquidazione imposta registro,
Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società Sacam Saccarifera Campana Spa. in liquidazione
propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la
decisione della commissione tributaria centrale, sez. di Napoli,
n. 2527/14/09, depositata il 14 dicembre 2009, con la quale essa
accoglieva quello del Ministero delle finanze contro la pronuncia
dell’altra di secondo grado, sicché l’opposizione della contribuente, inerente all’avviso di liquidazione dell’imposta complementare di registro, dovuta a seguito dell’aumento di capitale con
l’emissione di nuove azioni, veniva ritenuta infondata. In particolare il terzo giudice osservava che la contribuente non aveva
prodotto la documentazione necessaria a dimostrare che il recente
statuto fosse stato omologato, e che le nuove azioni emesse fossero state cedute solo in parte rispetto all’iniziale aumento di capitale. Il Ministero delle finanze e l’agenzia delle entrate resistono con controricorso.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che le eccezioni sollevate
dai controricorrenti, secondo cui il Ministero difetterebbe di legittimazione passiva, ed inoltre i motivi sarebbero inammissibili
perché carenti dei quesiti di diritto o del momento di sintesi sul
fatto, sono infondate, atteso che si tratta di processo in cui il
tale Dicastero era stato parte in tutti i gradi di merito, svoltisi molto tempo prima del D.lgs. n. 300/99 istitutivo dell’agenzia
delle entrate. Inoltre i quesiti invocati non erano più necessari

1

Controricorrenti: Ministero delle finanze ed agenzia entrate

2

ai sensi della L. n. 69/09, trattandosi di decisione pubblicata
successivamente al 4.7.2009.
3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la commissione centrale non delibava la questione relativa al passaggio in giudicato della sta-

sociale se non nei limiti di quanto denunziato, e cioè
dell’importo delle azioni sottoscritte dalla cessionari società
Ersac, in misura inferiore.
Il motivo è inammissibile, perché enunciato sottoa forma di
violazione di legge ed omessa motivazione, e non piuttosto come
mancata pronuncia su un tema devoluto al giudice del gravame ex
art. 112 cpc. Inoltre esso è generico, in quanto la ricorrente non
ha riportato il tratto dell’atto di controdeduzioni con cui avrebbe addotto la questione al giudice di terzo grado, sicché non è
dato rilevare il dedotto giudicato interno invocato.
4. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacché il giudice del gravame non considerava che
era pacifico il fatto che l’imposta proporzionale di registro era
stata pagata dopo la denunzia della cessione di n. 19.550 azioni,
ed a seguito del primo avviso di liquidazione, mentre la delibera
di aumento di capitale era stata registrata a tassa fissa, perché
sottoposta a condizione sospensiva, verificatasi solo in parte,
con la conseguenza che l’imposta proporzionale non poteva essere
versata sulla delibera concernente l’intero aumento di capitale,
poiché questo non si era verificato se non solo in parte.
La censura è fondata, dal momento che gli stessi controricorrenti hanno riconosciuto col controricorso che la Sacam aveva pagato l’imposta proporzionale di registro col primo avviso di liquidazione sulle azioni vendute. Quindi a seguito della registrazione iniziale costituiva condizione sospensiva “ex lege”, rispetto alla omologazione della delibera di aumento di capitale sociale, la presentazione della denuncia di avveramento dell’aumento
medesimo, il cui termine di presentazione decorreva dalla delibera
2

tuizione inerente alla non tassabilità dell’aumento del capitale

3

ex art. 18, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Conseguentemente, doveva ritenersi corretto l’operato dell’Ufficio che,
nella prima fase, riscuoteva soltanto la tassa fissa in attesa
della produzione della denuncia e, nella seconda, solo in mancanza
di detta produzione, poteva procedere alla riscossione dell’impo-

niaria, mentre invece la contribuente aveva proceduto ai successivi adempimenti relativi alla cessione effettiva delle azioni in
concreto cedute, sicché l’aumento iniziale non poteva essere tassato per intero nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 23607
del 15/09/2008, n. 15673 del 2004). Invero l’imposta proporzionale
dovuta secondo le norme vigenti al momento della delibera si applica, all’avveramento della condizione ai sensi dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, alle delibere societarie di aumento di capitale mediante emissione di nuove azioni,
inizialmente registrate con il pagamento dell’imposta in misura
fissa come atti sospensivamente condizionati all’effettiva sottoscrizione delle azioni stesse, con ovvia detrazione dell’importo
del tributo fisso già percetto dall’amministrazione, e ciò nei limiti dei titoli piazzati in concreto, come nella specie (V. pur
Cass. Sentenza n. 12795 del 28/11/1991).
Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risiVta motivata in modo giuridicamente corretto.
5. Ne deriva che il ricorso va accolto limitatamente al secondo
motivo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in
relazione ad esso, con rinvio al giudice tributario di appello
della Campania, e non invece alla commissione centrale, per la sua
soppressione, per nuovo esame, il quale si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
7. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte

3

sta di registro dell’i per cento e della relativa sanzione pecu-

4

Accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza i pugnata in relazione ad esso, e rinvia, anche per le spese, alla
commissione tributaria regionale della Campania, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Se-

zione civile, 1’8 maggio 2013.

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