Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13700 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5636-2018 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FEDERICO VIERO, OTELLO DAL ZOTTO;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI

55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CORBO’, che al

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO TOGNON, JACOPO

TOGNON;

– controricorrente –

IL BRESCIA FIORI DI B.M. & A. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1335/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 15 maggio 2014, accertata la responsabilità al 50% ciascuno dei conducenti di due veicoli che si erano scontrati in un sinistro stradale avvenuto il 5 dicembre 2005 – I.S. da un lato e dall’altro C.G., quest’ultimo conducente di un’auto di proprietà di Il Brescia Fiori di B.M. & A. s.n.c., assicurata con Vittoria Assicurazioni S.p.A. -, condannava la società Il Brescia Fiori e la sua compagnia assicuratrice a risarcire conseguentemente I.S..

I.S., proponeva appello, cui resisteva Vittoria Assicurazioni e che la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 28 giugno 2017, accoglieva parzialmente, accertando la responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 30% in capo all’appellante e del 70% in capo al C., e conseguentemente modificando il quantum del risarcimento.

I.S.. Ha proposto ricorso, basato su un unico motivo. Vittoria Assicurazioni S.p.A. si è difesa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo del ricorso denuncia violazione degli artt. 1223-2056 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in ordine alle prove ai fini della personalizzazione del risarcimento del danno, e comunque lamenta la sua mancata personalizzazione.

La sentenza impugnata viene criticata in modo non agevolmente comprensibile – tale da giungere ai limiti della inammissibilità sotto questo profilo -, adducendo che avrebbe esaminato un fatto inesistente considerata la valutazione della consulenza tecnica d’ufficio, e dolendosi della mancata ammissione delle prove inchieste.

La sostanza della censura non può non individuarsi, a tacer d’altro (come, per esempio, il preteso esame di fatto inesistente, doglianza che sarebbe riconducibile semmai alla fattispecie di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4), nel perseguimento di una diversa valutazione del quantum risarcitorio, così da sostituire quella adottata dal giudice di merito. In tal modo si trascendono inammissibilmente i confini del ricorso per cassazione, in quanto si persegue un terzo grado di merito, cui deve essere ricondotto anche, così come conformato, il profilo della mancata ammissione di prove, che la corte territoriale ha d’altronde specificamente motivato nell’ambito della sua discrezionalità istruttoria (si veda la sentenza a pagina 12).

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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