Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13700 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18490/2020 proposto da:
O.B.S., elettivamente domiciliato in Roma Viale
Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2596/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 03/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il sig. O.B.S., cittadino del Ghana, propone ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicata, di rigetto del gravame avverso sentenza del tribunale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che il primo motivo di ricorso è inammissibile, consistendo in una impropria critica di incensurabili apprezzamenti di fatto – che si vorrebbe impropriamente far riesaminare – concernenti l’insussistenza delle situazioni di rischio nel paese di origine considerate dalla legge ai fini della protezione sussidiaria, che i giudici di merito hanno escluso all’esito di approfonditi accertamenti compiuti anche mediante l’accesso a fonti informative indicate nella motivazione; il secondo motivo, il quale denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il diniego della protezione umanitaria, non si confronta con (e dunque non censura specificamente) le rationes decidendi con la quale la corte territoriale ha risposto a quel motivo rilevando, da un lato, la mancanza di uno specifico motivo di impugnazione del provvedimento di primo grado (sul quale era calato il giudicato) e, dall’altro, la tardività della relativa domanda di protezione umanitaria in quanto formulata dall’appellante tardivamente nella comparsa conclusionale;
che il ricorso è inammissibile, senza necessità di provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021