Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13700 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI PARRAVICINI, ROMANO’, RUBAGOTTI, con
sede in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante;
– intimato –
avverso la sentenza n. 96/16/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 16, in data 23/11/2006, depositata
il 27 dicembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
15 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il Sostituto Procuratore Generale dr. Eduardo Vittorio
Scardaccione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 3833/2008 R.G. , è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 96/16/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano Sezione n. 16, il 23.11.2006 e DEPOSITATA il 27 dicembre 2006.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego su istanza di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, si articola in due mezzi, con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e, sotto altro profilo, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3.
1 mezzi si concludono con la formulazione di corrispondenti quesiti.
2 – L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
3 – Le doglianze formulate con il primo mezzo appaiono inammissibili per mancanza di autosufficienza. In vero, la ricorrente Agenzia si limita a denunciare il vizio da cui sarebbe affetta la decisione impugnata richiamando genericamente il contenuto dell’atto di appello (pag. 9 e ss.), ed evidenziando che non sarebbe stato riportato il contenuto della sentenza di primo grado, senza, per altro, lamentare che le formulate censure non siano attinenti alla ratio della sentenza impugnata o che non contengano notazioni in fatto ed in diritto potenzialmente in grado d’infirmarla. Sembra, quindi, per un verso, che le stesse impingano nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4 qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando) per cui è proposto, non può essere assolto per relationem con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (Cass. n. 20454/2005, n. 14075/2002, n. 13258/2000), e, sotto altro profilo, difettare l’interesse sotteso.
4 – Alle doglianze formulate con il secondo mezzo, deve rispondersi, con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007).
4 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi di cui alle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base delle erronee asserzioni, che le attività professionali protette non integrano mai il presupposto della autonomia organizzativa rilevante ai fini IRAP e che, quindi, erano insussistenti i presupposti impositivi, tenuto conto che la struttura organizzativa, cioè quel complesso di mezzi e di personale che coordina l’attività degli esercenti la libera professione, non può assolutamente sostituirsi ai professionisti, nel caso che ci occupa associati, iscritti all’Albo, nello svolgimento dell’attività professionale.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. proponendosi una declaratoria d’inammissibilità del primo mezzo, e l’accoglimento del secondo motivo per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va dichiarato inammissibile il primo mezzo ed accolto il secondo e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, la quale procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai citati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini anzi esplicitatì, cassa in relazione l’impugnata decisione e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010