Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13700 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9771/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

ITALCEMENTI SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof.

MASSIMO BASILAVECCHIA, elettivamente domiciliato presso lo studio

del Prof. Avv. PIERO SANDULLI in Roma, Via F. Paulucci dè Calboli,

9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 5207/2018, depositata il 28 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto conseguente alla domanda di rimborso di addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica corrisposte nel periodo gennaio 2010- ottobre 2011, in quanto versate all’Erario in contrasto con la previsione di cui all’art. 1, par. 2, Direttiva 2008/118/CE ne avesse previsto.

La CTP di Pavia ha accolto il ricorso della contribuente e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 28 novembre 2018, ha accolto l’appello della contribuente, rilevando l’efficacia diretta, nonchè self executing nell’ordinamento interno dell’art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE, con conseguente incompatibilità delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica con l’ordinamento comunitario e sussistenza del diritto al rimborso della contribuente.

Il giudice di appello ha, inoltre, affermato la legittimazione attiva alla domanda di rimborso nei confronti dell’Erario della società contribuente, benchè consumatore finale, ritenendo che tale principio sia giustificato alla luce del fatto che l’azione civile dovrebbe essere interrotta per consentire al giudice tributario di stabilire se il rimborso sia dovuto, circostanza che si rivelerebbe eccessivamente difficile. Ha ritenuto, infine, assolto l’onere della prova della traslazione dell’imposta sul consumatore finale.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, articolato sotto tre differenti profili; resiste parte contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione a tre diversi parametri normativi, in primo luogo in relazione al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2, in secondo luogo in relazione al combinato disposto del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, n. 1, lett. c) e dell’art. 1, paragrafo 2, Direttiva 2008/118/CE, in terzo luogo in relazione all’art. 2697 c.c.

Censura il ricorrente, sotto il primo profilo, la parte della motivazione della sentenza impugnata con la quale si è ritenuto che il consumatore finale, pur non essendo legittimato al pagamento delle imposte (dell’accisa come delle addizionali), in quanto estraneo al rapporto di imposta, sarebbe legittimato alla domanda di rimborso.

Sotto il secondo profilo, ritiene il ricorrente che non sia in contrasto con la disciplina unionale l’addizionale provinciale sulle accise sull’energia elettrica, in quanto correlata a finalità dell’ente territoriale al quale è indirizzato il gettito dell’imposta.

Sotto il terzo profilo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui si è ritenuta provata la traslazione dell’imposta sul consumatore.

2 – Il ricorso è fondato in relazione al primo profilo, avendo questa Corte affermato il principio nel senso di ritenere che in tema di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. 28 novembre 1998, n. 511, art. 6, comma 3, conv. dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20 indebitamente corrisposte al fornitore dell’energia, il consumatore finale è privo della legittimazione a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, potendo il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, rivolgersi nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, ove dimostri l’eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all’amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela (Cass., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14200; conf. Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, n. 20018; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27100).

2.1 – Non può, del resto, condividersi il principio della eccessiva onerosità dell’azione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, per effetto della onerosità dell’azione civile (come sostenuto dalla sentenza impugnata), ovvero della non applicabilità nei rapporti intersoggettivi degli effetti di una normativa unionale, ai fini della disapplicazione della norma di diritto interno (come sostiene il controricorrente), posto che l’impossibilità o l’eccessiva onerosità dell’azione nei confronti dell’amministrazione finanziaria non sono di per sè ravvisabili per il fatto che la natura indebita del pagamento dell’imposta discenda dalla contrarietà di una norma nazionale a una direttiva, ma sono correlate alla situazione del soggetto passivo (nel caso in questione, del fornitore) e non già a quella del consumatore finale (Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 33603; Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, 29980), rilevando, nella giurisprudenza unionale, o con riguardo alle modalità procedurali e ai requisiti previsti dallo Stato membro per la presentazione delle domande di rimborso, ovvero quando l’insolvenza del soggetto passivo renda da parte sua il rimborso dell’iva al destinatario dei servizi impossibile o eccessivamente difficile (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27792; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2019, n. 27791).

La memoria del controricorrente non aggiunge ulteriori spunti di riflessione.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata; decidendosi la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va rigettata la originaria domanda della società contribuente per difetto di legittimazione attiva a proporre la domanda di rimborso.

Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono soggette a integrale compensazione, stante la recente evolu one della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario; dichiara compensate le spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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