Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1370 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24733/2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Merulana, 272

presso lo studio dell’avvocato Dini Modigliani Andrea che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Verrastro Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da M.I. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento amministrativo della Commissione territoriale competente avanti alla quale aveva dichiarato che poichè il governo gli voleva espropriare i suoi terreni per farne una riserva naturale, egli, insieme ad altri proprietari aveva avviato una protesta nel periodo tra aprile e settembre 2015, quando aveva raggiunto l’Italia per partecipare all’Expo di Milano per promuovere la vendita di prodotti (OMISSIS).

Tornato al suo paese aveva appreso che la polizia stava arrestando i partecipanti alle sopra menzionate manifestazioni, ed anche lui era stato arrestato e recluso nelle carceri per 15 giorni, durante i quali aveva subito le violenze dei militari, rilasciato in attesa di una nuova convocazione da parte della polizia, era fuggito prima in Belgio e poi in Italia.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per motivazione apparente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione dell’erroneo e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio di credibilità del ricorrente e del riconoscimento dello status di rifugiato, con riferimento alla partecipazione sia all'(OMISSIS), che alle manifestazioni contro la politica del governo; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione al dovere di cooperazione istruttoria ed all’obbligo di valutazione delle dichiarazioni rese, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla conduzione dell’audizione e alla mancata richiesta di chiarimenti sugli aspetti di incoerenza rilevati, ritenuti poi decisivi ai fini della valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2 e 3 (necessità di un congruo esame della domanda e di una valutazione di informazioni precise ed aggiornate sulla situazione del paese d’origine) e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b) e comma 5, lett. c) (necessità di una valutazione dei fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine, della documentazione pertinente presentata dal ricorrente nonchè della coerenza delle dichiarazioni rese con le informazioni sul paese d’origine), entrambe anche alla luce degli artt. 2, 3 e 13 CEDU e dell’art. 46dir. 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per vizio di motivazione apparente in merito ai documenti presentati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto la motivazione del decreto impugnato si colloca al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. 8053/14), con riferimento alle incertezze della narrazione circa l’effettivo coinvolgimento del ricorrente nelle manifestazioni antigovernative, alle incongruenze temporali con riguardo alla sua presenza all'(OMISSIS) ed al fatto che, benchè asseritamente sottoposto a procedimento penale, gli sia stata concessa la possibilità di lasciare il paese senza restrizioni.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto, il motivato giudizio sulla non credibilità del ricorrente ha esonerato il giudice dal doversi attivare officiosamente (Cass. n. 16925/2018). Inoltre il ricorrente non ha spiegato perchè in caso di rimpatrio sarebbe nuovamente sottoposto a procedimento penale.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in particolare i documenti asseritamente non valutati non sono decisivi ai fini della protezione richiesta, infatti, le allegazioni dovevano riguardare le condizioni carcerarie, inoltre, il ricorrente propone censure di merito non attinenti alla questione specifica.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente procedimento, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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