Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1370 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1370 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 1121-2017 proposto da:
BONTIENIPO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI BOSCO;

– ricorrente contro
BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in RONIA, VIA TACITO 10, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOI MI

– controricorrente avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/10/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO ‘•

CORRENTI.

Ric. 2017 n. 01121 sez. M2 – ud. 23-11-2017
-2-

5

FATTO E DIRITTO
Antonio Bontiempo propone ricorso per cassazione contro Banco BPM
spa, che resiste con controricorso, eccependo l’inammissibilità del
ricorso, avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano che ha

presupposto che non aveva probabilità di essere accolto.
Trattavasi di opposizione a decreto ingiuntivo rigettata dal Tribunale.
Parte ricorrente denunzia 1) omesso esame di fatto decisivo; 2)
violazione degli artt. 644 “cp” e 1813 II cc ma è preliminare l’esame
dell’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla
controricorrente che è fondata.
Come proposto dal relatore il ricorso è inammissibile perché non
impugna la sentenza di primo grado in violazione dell’art. 348 ter III cpc
ed anche ad ammettere la possibilità di denunziare vizi propri della
ordinanza, nella specie le censure riguardano sostanzialmente il merito
manifestando mero dissenso rispetto alla decisione.
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese, dando atto
dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento
dell’ulteriore contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle
spese, liquidate in euro 2500 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e

dichiarato l’inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc sul

spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex

dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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