Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1370 del 19/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27728-2015 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO BONI

15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentato e

difeso dagli avvocati SALVATORE RESTIVO e GIUSEPPA RESTIVO giusto

mandato speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

C.A., CU.AN.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 610/2015 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO, emessa il 06/03/2015 e depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. AUGUSTO TATANGELO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. D.C. ottenne decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 97.200.000 nei confronti di R., An. e C.A.. Delle separate opposizioni proposte dagli ingiunti, trovò accoglimento quella di C.R., mentre furono rigettate dal Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù, quelle proposte da An. ed C.A..

La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da An. e C.A..

Avverso tale decisione ricorre il D., sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

2. Ad avviso del relatore il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

Con il primo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 1988 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 229 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

La corte di merito ha ritenuto che l’affermazione di C.A. per cui egli stesso aveva vergato la scrittura privata ricognitiva sottoscritta dalla madre I.S., oltre venticinque anni prima, non fosse stata specificamente contestata dal creditore D., che la aveva anzi confermata, limitandosi a sostenere che ciò era avvenuto quando il C. era già adulto e conviveva con la madre. La contestazione è stata ritenuta generica.

La corte ha pertanto ritenuto che la scrittura era stata sottoscritta più di dieci anni prima della morte della I. (avvenuta il (OMISSIS)) e ogni diritto era prescritto sia alla data della domanda (proposta nel 2004) che alla data del più risalente atto interruttivo della prescrizione (avvenuto nel 2001).

Il ricorrente deduce con il primo motivo che l’allegazione del C. ritenuta non contestata in realtà si riferirebbe all’epoca di redazione della scrittura e non a quella di sua sottoscrizione da parte della I., e quindi sarebbe irrilevante.

Con il secondo motivo contesta comunque che l’allegazione in parola non sia stata adeguatamente contestata, in quanto il C. aveva dichiarato di ricordare di avere vergato lo scritto circa venticinque anni prima, quando era minore e in età scolare, ed a tale affermazione era stato replicato che egli lo aveva invece fatto quando era adulto e conviveva con la madre.

Aggiunge che la corte aveva fondato il suo ragionamento sulla data di matrimonio del C. stesso, indicata da questi solo con l’atto di appello e per la quale quindi non poteva applicarsi il principio di non contestazione, e che comunque alla propria dichiarazione contenuta in una semplice memoria istruttoria non sottoscritta dalla parte non poteva essere attribuito valore confessorio.

I motivi di ricorso sono entrambi manifestamente infondati.

La corte di appello ha correttamente applicato le disposizioni di cui il ricorrente denunzia la violazione.

E’ infatti evidente: a) che la corte di appello ha (del tutto ragionevolmente) inteso il riferimento alla data di redazione della scrittura ricognitiva come implicita indicazione della contestuale data di sua sottoscrizione; b) che l’elemento decisivo e rilevante della allegazione del C. era costituito dal fatto che la predetta scrittura era stata redatta e sottoscritta 25 anni prima (e non che egli fosse in età scolare); c) che la replica limitata al fatto che questi fosse in realtà all’epoca adulto e convivesse con la madre non poneva direttamente in contestazione il suddetto elemento decisivo; d) che dunque tale replica correttamente è stata ritenuta non specifica; e) che la questione della data del matrimonio del C. (anche a prescindere dal rilievo della sua mancata contestazione) è argomento utilizzato solo ad abundantiam.

L’art. 115 c.p.c. non può dunque ritenersi violato.

Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda gli artt. 2697 e 1988 c.c., in relazione ai quali in realtà il ricorrente non indica alcuna effettiva ulteriore violazione da parte dei giudici di merito, se non come conseguenza di quella dell’art. 115 c.p.c. che, come già chiarito, è invece da escludersi.

Non sussiste infine alcuna violazione dell’art. 229 c.p.c., dal momento che alle dichiarazioni del C. non è stato affatto attribuito valore confessorio.

Il ricorrente tende in sostanza ad ottenere un riesame dei fatti incensurabilmente accertati in sede di merito e una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile nella presente sede.

3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto della relazione.

Ritiene invece non decisive le contrarie osservazioni svolte da parte ricorrente nella propria memoria, che in sostanza si limitano a ribadire i motivi del ricorso. In particolare, va confermato il rilievo assorbente dell’incensurabilità nella presente sede dell’accertamento di fatto, peraltro adeguatamente motivato, svolto dai giudici di merito in ordine alla data di sottoscrizione della scrittura ricognitiva dei diritti fatti valere in giudizio dall’attore.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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