Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 137 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.05/01/2017),  n. 137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25370-2015 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE APRILE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PROSPERO PIZZOLLA;

– ricorrente –

contro

PA.CO. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 31, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA PONZI, che

lo rappresenta e difende;

– c/ricorrentte ric. incidentali –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 379/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE APRILE, con delega dell’avvocato PROSPERO

PIZZOLLA difensore della ricorrente, che si riporta agli atti

depositati;

udito l’Avvocato STEFANIA PONZI, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale, che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso che ha concluso per il rigetto dei

ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 2 dicembre 1998 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta ex art. 2932 c.c. da P.A. nei confronti di Pa.Ma. e disponeva il trasferimento della proprietà dell’immobile, oggetto del contratto preliminare concluso tra le parti in data l giugno 1988, dal convenuto all’attrice; rigettava inoltre la domanda risarcitoria di quest’ultima, nonchè la domanda riconvenzionale di Pa. volta alla declaratoria di risoluzione del contratto preliminare suddetto.

Interposto gravame, la Corte di appello di Salerno accoglieva l’impugnazione proposta da Pa.: per l’effetto rigettava la domanda spiegata in prime cure da P.A. e dichiarava risolto, per grave inadempimento della stessa, il contratto preliminare; respingeva inoltre l’appello incidentale della nominata P. che investiva il capo della pronuncia impugnata attinente al risarcimento dei danni.

Quest’ultima sentenza era impugnata per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 423/2007, annullava la pronuncia, rinviando alla Corte di appello di Potenza per l’esame delle questioni assorbite. Osservava il giudice di legittimità che la domanda con la quale Pa., in sede di appello, aveva chiesto la risoluzione anche per l’inadempimento derivante dal mancato pagamento del prezzo, costituiva senz’altro una domanda nuova, non potendo essa ritenersi ricompresa in quella, avanzata in riconvenzione in primo grado, diretta alla declaratoria della risoluzione di diritto del preliminare (per non essere stato il contratto definitivo stipulato nel termine convenuto, previsto dall’art. 7 del preliminare stesso). Riteneva la Corte che, così facendo, Pa. aveva ampliato il thema decidendum “dal riscontro di un’inadempienza solo in senso oggettivo, scadenza del termine convenuto per la stipula, peraltro in concreto a lui imputabile, a quello dell’accertamento di un effettivo inadempimento, imputabile alla ricorrente, per l’omesso pagamento del prezzo”.

Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Potenza, con sentenza depositata il 4 novembre 2014, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale e condannava gli eredi di Pa.Ma., nel frattempo deceduto, al pagamento dei tre quarti delle spese processuali in favore di P.A..

Quest’ultima ricorre per cassazione contro detta pronuncia formulando una impugnazione basata su tre motivi. Resiste con controricorso Pa.Co., erede di Ma., il quale ha proposto un ricorso incidentale fondato su due motivi. Non ha svolto attività processuale nella presente sede T.G., nella qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori R. e A., eredi di Pa.Si., succeduti per rappresentazione nell’eredità del predetto Ma.. Pa.Co. ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1176, 1226, 1591, 1771, 1810, 2043, 2056, 2697 e 2702 c.c., nonchè degli artt. 345, 392 e 394 c.p.c., oltre che della L. n. 353 del 1990, artt. 52 e 90 oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. In buona sintesi la ricorrente lamenta che il giudice del rinvio aveva ritenuto non fondata la propria domanda risarcitoria osservando come essa ricorrente avesse basato la propria richiesta sulla circostanza dell’avvenuta conclusione di un contratto di locazione di altro immobile, da destinare a studio professionale del marito: contratto la cui documentazione non era stato offerta in comunicazione. La stessa Corte distrettuale aveva poi dichiarato inammissibili le prove dirette a dar conto del danno lamentato, rilevando come in sede di giudizio di rinvio non potevano avere ingresso mezzi istruttori che non erano stati richiesti nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza cassata. Deduce sul punto la ricorrente che la scrittura privata del 4 novembre 1990, comprovante la conclusione del contratto di locazione da parte del marito di essa istante, era stata prodotta all’udienza del 7 novembre 2000: udienza nel corso della quale la ricorrente aveva pure articolato una prova testimoniale vertente sulla conclusione del negozio e sullo svolgimento del rapporto che da esso traeva origine; nel medesimo contesto, poi, P.A. aveva richiesto che si desse corso all’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento del canone corrente di mercato di immobile avente le stesse caratteristiche di quello preso in locazione dal di lei marito. Deduce pertanto la ricorrente che la sentenza impugnata era censurabile laddove aveva ritenuto che i mezzi istruttori richiesti non fossero stati tempestivamente richiesti nella fase anteriore al giudizio di cassazione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1226, 1350, 1591, 2056 e 2697 c.c., degli artt. 169, 244, 345, 347, 350, 352 e 356 c.p.c., degli artt. 72, 74, 76, 77 e 87 disp. att. c.p.c. e della L. n. 431 del 1998, art. 1 nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il documento contrattuale relativo alla locazione non risultava essere stato prodotto, laddove, invece, l’attività di produzione risultava attestata nel verbale di udienza del 7 novembre 2000. D’altro canto, poichè il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione non è soggetto alla forma scritta, la conclusione del negozio ben avrebbe potuto essere dimostrata attraverso la prova testimoniale dedotta e non accolta.

Col terzo motivo la ricorrente sostiene che l’accoglimento del ricorso implichi la modificazione del regime delle spese processuali e denuncia, pertanto, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il primo motivo di ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 1453 c.c., in relazione all’art. 2932 c.c.. Assume il controricorrente che la Corte di appello di Potenza, in sede di rinvio, aveva rigettato la domanda di risoluzione in quanto dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione, per essere stata da lui proposta solo in secondo grado. L’inadempimento della controparte a quanto disposto nella sentenza ex art. 2932 c.c. di primo grado non poteva essere lamentato prima della pronuncia stessa; nè la domanda proposta in appello dal ricorrente incidentale poteva considerarsi nuova, giacchè l’inadempimento eccepito riguardava il mancato pagamento del prezzo che avrebbe dovuto essere corrisposto in esecuzione della sentenza resa dal Tribunale.

Il secondo motivo di ricorso incidentale ha ad oggetto l’omessa, insufficiente o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad essere censurata è, precisamente, la carente argomentazione attraverso cui la Corte di merito avrebbe dato conto del mancato accoglimento della domanda risolutoria.

Si osserva quanto segue.

Non risulta sia stata depositata, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, come invece è prescritto, a pena di improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 2. La questione, pur rilevabile d’ufficio, è stata sollevata dal procuratore generale nel corso dell’udienza di discussione.

Il Collegio rileva, tuttavia, che il controricorrente ha espressamente riconosciuto (pag. l del controricorso) che la sentenza resa in esito al giudizio di rinvio fu notificata a P.A. a mezzo “pec” in data 13 luglio 2015, così come indicato dalla stessa ricorrente.

Posto che alle Sezioni Unite è stata rimessa la questione della procedibilità del ricorso quando la copia notificata, in mancanza di deposito da parte del ricorrente, sia attuata dal controricorrente (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1081), e osservato che non può escludersi che le predette Sezioni Unite prendano in esame anche l’ipotesi che qui si prospetta, fornendo comunque indicazioni utili all’esame della fattispecie in esame, reputa il Collegio opportuno differire la trattazione della causa a momento successivo rispetto a quello in cui avrò luogo la decisione sulla questione oggetto di rimessione.

Il rinvio a nuovo ruolo si impone anche per l’acquisizione dei fascicoli di merito, necessari per lo scrutinio di alcune delle questioni processuali oggetto del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria provveda all’acquisizione dei fascicoli d’ufficio delle precedenti fasi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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