Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 137 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. I, 04/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 04/01/2011), n.137

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.E., con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 86,

presso l’Avv. Scatena Ilaria, rappresentato e difeso dall’Avv.

Defilippi Claudio, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Torino rep.

1036/08 depositato il giorno 8 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che ha rigettato suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento fallimentare svoltosi avanti al tribunale di La Spezia in cui si era insinuato quale creditore.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso, che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo per avere la corte d’appello ritenuto ragionevole il periodo di undici anni decorso nell’ambito di una procedura fallimentare tra la data di insinuazione del credito del ricorrente (22 marzo 1996) e quella del definitivo pagamento (5 giugno 2007).

I motivi sono manifestamente fondati in quanto il giudice di merito, valutando ragionevole un periodo di undici anni per la conclusione di un procedimento fallimentare, non si è attenuto ai principi enunciato dalla Corte la quale ha già stabilito che “in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità l’indicato termine, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (Sez. 1, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), ipotesi questa che è ravvisarle in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti” (Cass. civ., ord. n. 9608/10).

L’impugnato decreto deve dunque essere cassato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Pertanto, ritenuta la fattispecie particolarmente complessa in considerazione degli elementi evidenziati dal giudice del merito e, in particolare, dei contemporaneo svolgimento di più procedure connesse, del numero di creditori, delle difficoltà della liquidazione, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di Euro 3.250 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni quattro di irragionevole ritardo.

Le spese di entrambe le fasi seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia ai pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.250, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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