Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13699 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14406/2014 R.G. proposto da:

D.L.M.A., rappresentata e difesa dall’avvocato

Letizia Esposito presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

in Roma, piazza Antonio Mancini n. 4;

– ricorrente –

contro

D.G., S.D., Zurich Insurance Public Limited

Company;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce depositata il 26 novembre

2013.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice d’appello, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Maglie, sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio, ha rigettato la domanda proposta da D.L.M.A. nei confronti di S.D. e della Zurich Insurance p.l.c., volta a conseguire il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale, ritenendo che l’acconto versato dalla compagnia assicuratrice fosse esaustivo del danno patito.

La D.L. ricorre contro tale decisione prospettando quattro censure. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

L’esame dei motivi di ricorso deve essere preceduto da una breve premessa.

Non costituiscono oggetto di censura nè l’affermazione della responsabilità della S. per il sinistro subito dalla D.L., nè la quantificazione del danno biologico patito da quest’ultima. L’unica questione di cui si dibatte riguarda l’esaustività dell’importo di Euro 4.600,00 corrisposto dalla compagnia assicurativa alla danneggiata ancor prima dell’inizio della lite.

Il giudice d’appello ha determinato l’entità del danno patito dalla D.L. in Euro 4.120,74, devalutato alla data del sinistro in Euro 3.590,00. L’importo liquidato dalla compagnia assicurativa è stato devalutato alla stessa data in Euro 3.960,00.

Ciò di cui si discute è se la differenza di Euro 370,00 sia sufficiente o meno a coprire le spese dell’attività stragiudiziale. La D.L. sostiene che per tale causale debba esserle riconosciuto l’importo di Euro 600,00, poichè tale cifra sarebbe stata riconosciuta come congrua dalla stessa compagnia assicurativa nella lettera di accompagnamento dell’assegno mediante il quale venne corrisposto l’importo liquidato in sede extragiudiziale.

Dunque, la cifra controversa è costituita dalla differenza fra l’importo già percepito dalla D.L. in eccedenza rispetto al danno patito (Euro 370,00) e quello che la stessa pretende a titolo di spese stragiudiziali (Euro 600,00) ed è quindi pari ad Euro 230,00.

Tanto premesso, passando ad esaminare i motivi di censura, occorre rilevare che gli stessi sono solo in parte riconducibili ai paradigmi di cui all’art. 360 cod. proc. civ. Conviene, quindi, riportarne testualmente il contenuto:

– “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 254 del 2006, art. 6 e art. 9 sub 2”;

– “violazione e/o falsa applicazione del dettato dell’art. 112 c.p.c. ed errores in iudicando, poichè il giudice d’appello ha ritenuto, errando, non esistente in atti, nonostante la corretta, puntuale e precisa allegazione ed indicazione, alcun documento dal quale si potesse evincere la imputazione a spese legali di una parte della somma offerta ante causam all’appellante”;

– “nullità della sentenza di appello (di quella di primo grado) in quanto contraddittoria, apodittica e superficiale, rispetto alla documentazione versata in atti, con evidente errores in iudicando”;

– “violazione di legge per avere, con la sentenza di secondo grado, posto in essere un’evidente error in iudicando”.

In realtà, ciò di cui si duole la ricorrente è che il tribunale, in funzione di giudice d’appello, non si sarebbe avveduto del tenore della lettera allegata nel fascicolo di parte al n. 26, dalla quale si sarebbe dovuto ricavare che la compagnia assicurativa aveva liquidato alla danneggiata l’importo di Euro 600,00 per spese legali. tale imputazione di pagamento, riducendo la consistenza del ristoro offerto al danno patito, ne determinerebbe l’insufficienza.

E’ quindi evidente che tutte le censure svolte dalla ricorrente devono essere esaminate congiuntamente e vanno riqualificate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Tanto impone il principio di conservazione degli atti processuali, dal momento che – diversamente intesi – i motivi di ricorso andrebbero dichiarati senz’altro inammissibili per genericità, indeterminatezza e non riconducibilità alle limitate ipotesi entro cui è consentito il ricorso di legittimità.

Così focalizzato il contenuto delle censure in esame, va rilevato, anzitutto, che il giudice d’appello non ha affatto omesso di esaminare il documento indicato dalla ricorrente. Piuttosto, ha ritenuto che dallo stesso non può trarsi argomento per ritenere che la compagnia assicurativa abbia fatto spontaneamente quell’imputazione di pagamento di cui si discute.

Tale rilievo è decisivo.

Tuttavia, poichè la ricorrente rimarca in particolare una frase contenuta nel documento n. 26, restringendo proprio a quest’unica frase il “fatto” di cui i giudici di merito avrebbero omesso la valutazione, giova aggiungere quanto segue.

La frase in questione, secondo quanto rappresentato in ricorso (pag. 25 e 26), altro non sarebbe che l'”oggetto” della missiva, che così viene indicato: “Vs. rif.: spese legali Euro 600,00”. Che tale frase non faccia parte del contenuto dichiarativo del documento, ma ne descriva solamente il c.d. “oggetto” ai fini di una più chiara identificazione della pratica, risulta distintamente dalla circostanza che detta frase è “posta in alto, quale primo rigo dopo l’indirizzo del destinatario della missiva stessa, ovvero prima dell’arresto del contenuto della missiva” (ricorso, pag. 25).

A seguire, la ricorrente riporta testualmente il resto della missiva (pag. 26). Dalla lettura della stessa è del tutto evidente che quella indicazione “spese legali Euro 600,00” non costituisce affatto un riconoscimento della congruità di tale importo rispetto alle spese stragiudiziali sostenute dalla danneggiata, ma vale solamente ad identificare la richiesta di pagamento e con tale missiva la compagnia assicurativa ha inteso riscontrare (“Vs. rif.”).

Pertanto, il “fatto” di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame non sussiste. Di conseguenza, correttamente il giudice di merito ha ritenuto la piena spettanza in capo alla D.L. del rimborso della consulenza di parte (Euro 70,00) e la congruità della restante somma (Euro 300,00) rispetto all’attività extragiudiziale svolta.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’assenza di attività difensiva delle controparti.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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