Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13699 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13699 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 3316-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro
2013

IMMOBILIARE ALEX SRL;
– intimata –

4293

avverso la sentenza n. 134/6/2009 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 13.11.09,
depositata il 09/12/2009;

Data pubblicazione: 30/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio dell’8/05/2013 dal Consigliere
Relatore Dott. SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 3316/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Immobiliare Alex srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 134/06/09, depositata il 9
dicembre 2009, con la quale essa accoglieva parzialmente l’appello
dell’agenzia delle entrate contro la decisione di quella provinciale, sicchè l’opposizione della società Immobiliare Alex srl.,
inerente all’avviso di liquidazione delle imposte complementari di
registro ed ipocatastali,

dovute a seguito della revoca

dell’agevolazione per la mancata realizzazione della costruzione
prevista nell’area acquistata, inclusa nel piano particolareggiato, veniva accolta, mentre la condanna alle spese veniva eliminata. In particolare il secondo giudice osservava che sostanzialmente si doveva ritenere che la costruzione fosse stata realizzata
nel prescritto termine di cinque anni, anche se ancora c’erano
soltanto i muri perimetrali ed il tetto era incompleto, non potendosi invocare la norma civilistica prevista in tema di efficacia
degli effetti relativi alla trascrizione del contratto preliminare
concernente il rustico, la quale ha carattere più restr ttivo.
L’Immobiliare Alex non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la rico ente deduce violazione di norme di legge, in quanto il giudice di appello
non considerava che l’agevolazione in argomento non poteva essere
fruita dalla contribuente, in quanto era pacifico che il rustico
non era nemmeno munito del tetto, il quale era proprio incompleto,
nonostante fosse spirato il termine di anni cinque dall’acquisto
1

Oggetto: impugnazione avviso liquidazione imposta registro,

2

del terreno, e quindi l’agevolazione non poteva essere più riconosciuta.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di imposta di registro, l’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nel prescrivere che “i trasferimenti di beni immobili in aree sog-

regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, siano soggetti all’imposta di registro dell’i per cento e alle
imposte ipotecarie e catastali in misura fissa”, sottopone il beneficio fiscale in esame alla condizione risolutiva, e non meramente sospensiva, che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro e
non oltre cinque anni dal trasferimento, pena la decadenza. Del
resto la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione
connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, senza che i ritardi possano consentire la fruizione del beneficio oltre il limite temporale prescritto, mentre nella specie l’area oggetto di
cessione era stata utilizzata nel termine previsto (Cfr. anche
Cass. Ordinanza n. 13173 del 25/07/2012, Sent. n. 20864 del 2010).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luo

ad alcuna

statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013.

gette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,

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