Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13699 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13699
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10178/2020 proposto da:
W.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38
presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 323/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/03/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il sig. W.A., cittadino del Senegal, propone ricorso per
cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicata, di inammissibilità del gravame avverso sentenza del tribunale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che il primo motivo di ricorso, che censura la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, non coglie le effettive rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata, con la quale la corte territoriale, nonostante la formula (di inammissibilità) impropriamente utilizzata nel dispositivo, ha esaminato e rigettato nel merito i motivi di censura formulati rispetto alla sentenza del tribunale;
che anche gli altri motivi sono inammissibili: il secondo mira impropriamente ad un riesame di apprezzamenti di fatto concernenti la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente la protezione; ad analogo esito sono destinati il terzo e quarto motivo, rispetto ai quali non risulta neppure censurata la ratio decidendi con la quale la corte territoriale ha ritenuto “non espressamente contestati” i rilievi del tribunale in ordine all’insussistenza dei requisiti della protezione sussidiaria; il quinto motivo non scalfisce la valutazione compiuta dalla corte territoriale in ordine all’insussistenza delle condizioni di vulnerabilità e rischio per la tutela dei diritti umani nel paese di origine che sono richieste ai fini della protezione umanitaria; che il ricorso è inammissibile, senza necessità di provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021