Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13699 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

R.P. residente ad (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 04/29/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 29, in data 13/02/2007, depositata

il 13 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 aprile 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Sostituto Procuratore Generale dr. Massimo Fedeli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 11948/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 04/29/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 29, il 13 febbraio 2007 e DEPOSITATA il 13 marzo 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello della contribuente e ritenuto non fondato l’operato accertamento.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione degli avvisi di accertamento, ai fini IVA per gli anni 1995 e 1996, censura l’impugnata decisione per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2.

3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito formulato a conclusione del secondo mezzo ed alla censura per vizio della motivazione di cui al primo motivo, può rispondersi con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato, sia che In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 ed ai fini IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 (Cass. n. 20858/2007), l’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente che costituiscono valida prova presuntiva, anche senza l’indicazione analitica delle singole annotazioni utilizzate per la ricostruzione dell’imponibile (Cass. n. 7329/2003, n. 2814/2002, n. 2802/2002), sia che sia pure che i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari, possono essere considerati rilevanti a fini impositivi, senza necessità di ulteriori elementi di riscontro, vertendosi in tema di presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all’attività svolta dal contribuente, su cui grava perciò l’onere della prova contraria in sede contenziosa, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32 (Cass. n. 26293/2005, n. 28324/2005, n. 20858/2007.

4 bis Ciò posto, la decisione impugnata, che ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, nella considerazione che gli elementi desumibili dai dati bancari e dalla dichiarazione della contribuente, non fossero idonei a dimostrare l’esistenza del maggior reddito e che, quindi, l’onere probatorio della fondatezza della pretesa fiscale non fosse stato assolto, sembra aver fatto malgoverno dei citati principi.

5 – Alle doglianze formulate con il primo mezzo, deve, poi, rispondersi, per un verso, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 153 9/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999 n. 14428/2005), e, sotto altro aspetto, il consolidato principio per cui le dichiarazioni rese in sede di verifica dal contribuente devono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale, e costituiscono prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri (Cass. n. 28316/2005, n. 9320/2003, n. 7964/1999).

5 bis – La decisione impugnata non appare in linea con il richiamato orientamento giurisprudenziale, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, non solo per avere ignorato il pacifico principio in tema di prove presuntiva, anzi trascritto, ma, pure, per avere effettuato una insufficiente verifica e valutazione degli elementi probatori, affermando apoditticamente, con espressioni del tutto generiche, l’inadeguatezza degli elementi in atti per supportare la pretesa fiscale, ed offrendo una lettura della dichiarazione resa dalla contribuente manifestamente illogica, in contrasto con consolidati principi.

6 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, proponendosene la definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso dell’Agenzia va accolto e, per l’effetto – cassata l’impugnata decisione – la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte, la quale procederà al riesame e, quindi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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