Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13699 del 05/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15199-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso I.’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

HOTEL MIRAHORI DI VERONESE NL RTA & C SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 121/29/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA – MESTRE del 25/11/2013, depositata il

20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Venezia ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la sentenza n. 137/13/2012 della CTP di Venezia che aveva accolto il ricorso della parte contribuente “Hotel Mirafiori di Veronese M & C. sas” – ed ha così annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVA-IRAP per l’anno 2006 riferito alla menzionata società e fondato sull’assunto che la medesima fosse una società di comodo, non avendo dichiarato il reddito minimo previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 30 ed essendo stata rigettata l’istanza da quest’ultima presentata ai fini della disapplicazione della norma antielusiva.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che i ricavi della società per il 2006 erano stati superiori a quelli risultanti dall’applicazione della disciplina dianzi richiamata, sicchè solo l’applicazione della media triennale (influenzata dalla riduzione del canone di affitto nei due anni precedenti) aveva determinato uno scostamento di circa 10.000 Euro tra i ricavi dichiarati e quelli attesi. Per contro, la rettifica del reddito effettuata dall’Ufficio era stata superiore ad Euro 100.000,00 ma senza la deduzione dei costi che la contribuente aveva sostenuto per ammortamento ed oneri finanziari (sulla cui inerenza non vi era questione), sicchè l’accertamento era risultato il frutto di una presunzione generica e non assistita dai requisiti di legge.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa, per quanto il ricorso risulti ritualmente notificato.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il motivo di ricorso (improntato al vizio violazione della L. n. 724 del 1994, art. 30 e dell’art. 2697 c.c.) la parte ricorrente lamenta che il giudicante, ai fini di negare la qualifica “di comodo” alla società contribuente, abbia omesso di considerare che è proprio la norma appena menzionata a prevedere espressamente che occorre avere riguardo non al reddito dell’anno in considerazione ma a quello medio risultante dalla considerazione anche dei due anni precedenti. Nè poteva rilevare che essendo poco consistente lo scostamento, il reddito determinato presuntivamente fosse assai più rilevante, siccome risultato appunto dalla mera applicazione dei criteri fissati nella disciplina di legge. In ultimo, appariva anche erroneo il rilievo che l’Ufficio non avesse tenuto conto dei costi, atteso che proprio il menzionato art. 30 prevede i criteri presuntivi legali per la determinazione forfettaria del reddito complessivo i quali non tengono conto – appositamente – dei costi sostenuti.

Perciò, l’affermazione del giudicante, circa l’insufficienza delle presunzioni valorizzate dall’Agenzia nell’accertamento, doveva considerarsi a sua volta erronea, trattandosi di mera applicazione di criteri normativamente previsti e non già di ricostruzione presuntiva del reddito.

Il motivo in esame appare fondato e da accogliersi.

Per concludere circa l’erroneità degli argomenti utilizzati dal giudice del merito ai fini della reiezione del gravame, basta qui evidenziare il consolidato orientamento della Corte Suprema: “In materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, convertito nella L. n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21358 del 21/10/2015).

Benvero, la richiamata norma -oltre a prevedere che “Ai fini dell’applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti”- prescrive anche espressamente che “si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: a) l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lett. a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8-bis, comma 1, lett. a), e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma”.

Ciò implica che la determinazione dell’imponibile (nella somma algebrica tra le componenti attive e quelle passive) sia effettuata sulla base di precisi criteri di legge che prescindono del tutto dall’attribuzione di un margine di discrezionalità deduttiva, imponendosi non solo all’esercizio della potestà accertatrice, ma anche a quella di determinazione giudiziale, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria (nei limiti di quanto previsto dal comma 4-bis della disposizione menzionata) ai fini della totale disapplicazione della disciplina antielusiva.

Di tutto ciò il giudicante non ha tenuto conto alcuno, sicchè si impone la cassazione della pronuncia gravata e la restituzione della lite al giudice del merito per il rinnovo dell’esame.

Si propone pertanto la decisione in camera di consiglio per manifesta fondatezza del ricorso.

Roma, 8 febbraio 2016.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Veneto che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA