Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13698 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 16/03/2017, dep.30/05/2017), n. 13698
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7332/2016 proposto da:
C.A., P.V. quali soci della ditta ARTIDE
PELLICERIA SNC, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio
in Roma, ex lege domiciliati presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO CIARBONETTI;
– ricorrenti –
contro
EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Procuratore Speciale, da
considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in Roma, ex lege
domiciliato presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUCA FRASCA;
– controricorrente –
e contro
D.L.L., F.R., T.C.,
G.A.G. SPA, BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA,
ITALFONDIARIO SPA, R.D., BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1428/2015 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata
il 25/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera del 16/03/2017 dal
Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
P.V. e C.A., anche quali soci della Artide Pellicceria snc, ricorrono, affidandosi ad un indifferenziato motivo, per la cassazione della sentenza n. 1428 del 25.8.15 con cui il tribunale di Pescara, pronunziando sulla loro opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di vendita del bene staggito ai loro danni in una procedura esecutiva ad istanza di D.L.L. e con intervento di numerosi altri creditori, ritenuta invalida perchè resa dopo l’estinzione del processo esecutivo, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo per non avere i ricorrenti instaurato ed integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le controparti;
di queste resiste con controricorso la sola Equitalia Centro spa;
è stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;
il ricorso è tempestivo, siccome passato per la notifica proprio l’ultimo giorno e cioè il 25.2.16, ma nondimeno è inammissibile, per essere articolato su di un unitario motivo generico e soprattutto che non attinge la pur chiara ratio decidendi della gravata sentenza;
infatti, il motivo accomuna una doglianza di violazione e falsa applicazione di tutte le norme che regolano l’esecuzione, salvo poi ad estrapolarne dell’art. 630 c.p.c., comma 2, ad una doglianza di vizio motivazionale prevista dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più applicabile fin dalla riforma del 2012;
ma soprattutto si limita a riproporre il merito della doglianza sollevata con l’opposizione, senza prendere in considerazione la invece evidentemente dirimente ragione della gravata sentenza sulla necessità di provvedere prima di tutto a rilevare gli effetti della mancata instaurazione ed integrazione del contraddittorio, del tutto correttamente reputata come impeditiva di qualunque esame del merito dell’opposizione;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile ed i ricorrenti, soccombenti e tra loro in solido per l’evidente comunanza di posizione processuale, condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte;
va poi dato atto – apparendo essere stati ammessi i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato – della non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, di questa.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017