Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13698 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13698 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 15985-2010 proposto da:
MEDRI TONINO MDRTNN28A13F097F, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato
GIANNI SAVERIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GULMANELLI ENZO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA ROMAGNA SPA – Agente della Riscossione dei Tributi
delle Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna in persona
dell’Amministratore Delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, 51, presso lo studio

Data pubblicazione: 30/05/2013

dell’avvocato CARNEVALI GIORGIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PECCI MARZIO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

controlicorrente

avverso la sentenza n. 109/09/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 24.11.09, depositata il 07/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Tonino Medri ricorre contro Equitalia Romagna spa e contro l’Agenzia
delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, riformando la sentenza di primo
grado, ha respinto il ricorso con cui il contribuente aveva impugnato talune
cartelle esattoriali relative a tributi dovuti per gli anni dal 1992 al 1995, nonché
la conseguente iscrizione ipotecaria, deducendo di aver aderito al condono ex
art. 12 1. 289/02.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto inefficace l’adesione del
contribuente al suddetto condono ex art. 12 1. 289/02 in ragione del tardivo
versamento del saldo (seconda rata) del dovuto.
Ric. 2010 n. 15985 sez. MT – ud. 17-04-2013
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contro

Il ricorso del contribuente si articola su sette motivi.
Si sono costituiti sia l’Agenzia delle entrate che Equitalia Romagna spa e la
causa è stata discussa alla pubblica udienza del 17.4.13, in cui il PG ha
concluso come da verbale.

Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 12, commi I e 2, della legge 289/02 in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando che il ritardo nel versamento
della seconda delle due rate prevista da tale disposizione escluderebbe il
perfezionamento del condono.
Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 12, commi 1, 2 e 2 ter, della legge 289/02 in cui la Commissione
Tributaria Regionale sarebbe incorsa affermando che il contribuente – avendo
versato tempestivamente la prima rata del condono ex art. 12 1. 289/02 – non
avrebbe potuto beneficiare del differimento dei termini disposto dal decreto
ministeriale 8.4.04.
Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 12, commi 1, 2 e 2 ter, della legge 289/02 e degli articoli 7, 8, 9,
9bis, 14,15 e 16 della stessa legge 289/02, nonché dell’articolo 10 1. 212/00 in
cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa negando la
scusabilità dell’errore in cui il contribuente era incorso versando in ritardo
l’importo dovuto a titolo di saldo del condono.
Col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 6 1. 212/00 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe
incorsa negando l’obbligo dei concessionari della riscossione di informare il
contribuente del mancato perfezionamento del condono.
Col quinto, sesto e settimo motivo il ricorrente deduce, sotto diversi profili, la
violazione dell’articolo 112 cpc, lamentando che la Commissione Tributaria
Regionale avrebbe omesso di pronunciarsi sulle doglianze da lui proposte nel
ricorso introduttivo e reiterate nelle controdeduzioni in appello in ordine a:
– la carenza di motivazione dell’atto di iscrizione ipotecaria e delle cartelle
impugnate (quinto motivo);
Ric. 2010 n. 15985 sez. MT – ud. 17-04-2013
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MOTIVI DELLA DECISIONE

- l’omessa notificazione della cartella di pagamento – sulla cui base è stata
iscritta l’impugnata ipoteca – avente ad oggetto la differenza, maggiorata di
interessi e sanzioni, tra gli importi delle cartelle originarie e gli importi versati
dal contribuente a titolo di condono (sesto motivo);
– l’iscrizione dell’ipoteca in assenza di previa intimazione ad adempiere ex

Il primo motivo va disatteso, avendo questa Corte già avuto modo di precisare
che “In tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002,

applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad
IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei
carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il
pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese
eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione
di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto,
gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza
tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale
forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non
premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt.
7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al
contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario,
da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la
conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna
incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato
nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente
per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è,
pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’
omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla
prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite
pendente.” (così sent. n. 20746/10; conf. n. 24316/10).
Il secondo motivo è invece fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
È opportuno premettere, in linea di fatto, che la sentenza gravata ha accertato,
con statuizione non censurata in sede di legittimità, che il contribuente aderì al
Ric. 2010 n. 15985 sez. MT – ud. 17-04-2013
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artt. 50 e 77 DPR 602/73.

condono ex art. 12 1. 289/02 versando la prima rata, pari all’80% del dovuto, in
data 16.5.03 e il saldo in data 1.7.04.
Ciò posto, il Collegio osserva che il secondo comma dell’articolo 12 della
legge n. 289/02 – come sostituito dall’articolo 5 bis del decreto legge n.
282/02, introdotto dalla legge di conversione n. 27/03 – fissava per il

definizione dei carichi di ruolo pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il
versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004.
Il primo di tali termini fu differito, fermo restando il secondo, al 16.5.03 con
l’articolo 1 del decreto legge n. 59/03, non convertito.
Il successivo decreto legge n. 143/03, convertito con la legge n. 212/03, ha poi
differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data poi
ulteriormente spostata, con il decreto legge 269/03, convertito con la legge
326/03, al 16 marzo 2004 e ancora, con il decreto legge 335/03, convertito con
la legge 47/04, al 16 aprile 2004) e ha rimesso al Ministro dell’Economia e
delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, del secondo termine. E’
opportuno riportare uno stralcio dell’articolo 1, comma secondo, d.l. 143/03:
“I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificata dall’articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di
cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002,
possono provvedervi entro il 16 aprile 2004………… Gli ulteriori termini
connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette
definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero
dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche
con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali,
ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003”.
Alla suddetta rideterminazione il Ministro dell’Economia e delle Finanze
provvide con il D.M. 8.4.2004, il cui articolo 1, comma 2, lett. g), fissò al 18
Ric. 2010 n. 15985 sez. MT – ud. 17-04-2013
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versamento della prima rata (non inferiore all’80% della somma prevista per la

aprile 2005, tra l’altro, “il termine di versamento del residuo importo dovuto
ai sensi dell’art. 12, commi 2, secondo periodo, e 2-ter della legge n. 289 del
2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili
per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al

Va inoltre considerato che la legge di conversione del decreto legge 143/03,
nel secondo comma del suo unico articolo, fece salvi gli effetti del già
menzionato decreto legge 59/03, non convertito, e, inoltre, stabilì
espressamente: “Sono utili i versamenti … effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il
25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12,
15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002″.
Alla luce di tale sequenza di disposizioni normative deve giudicarsi
tempestivo il versamento dell’80% della somma dovuta per la definizione dei
ruoli pregressi effettuato dal contribuente in data 16.5.03; tale versamento,
infatti, pur se successivo allo spirare dell’originario termine del 16.4.03, fu
tuttavia anteriore allo spirare del termine del 16.5.03 fissato dal decreto legge
59/03 (non convertito, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 212/03,
di conversione del decreto legge 143/03), nonché anteriore al termine del
25.6.03 (data di entrata in vigore del decreto legge 143/03) indicato
dall’articolo 1, secondo comma, della stessa legge 212/03.
Resta allora da stabilire se possa considerarsi tempestivo anche il versamento
del residuo importo dovuto per il perfezionamento del condono, effettuato dal
contribuente l’ 1.7.04, dopo lo spirare dell’originario termine del 16.4.04 ma
prima dello spirare del termine del 18.4.05 fissato dal DM 8.4.2004; ossia, vale
a dire, se nel caso del contribuente si applichi la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05
del termine di pagamento della seconda rata di condono.
In proposito la Commissione Tributaria Regionale ha sostenuto che il
contribuente non avrebbe potuto beneficiare della proroga perché alla data di
entrata in vigore del decreto legge 143/03 egli aveva effettuato l’utile
versamento della prima rata del condono.
La tesi del giudice di merito non può essere condivisa, perché
l’interpretazione della norma che essa propone condurrebbe al risultato che il
Ric. 2010 n. 15985 sez. MT – ud. 17-04-2013
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medesimo art. 12”.

versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra
la scadenza del termine originario (16.4.04) e la scadenza del termine
prorogato (18.4.05) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno
pagato la prima rata dopo il 25.6.03 (data di entrata in vigore del decreto legge
143/03) e non per quelli che l’hanno, più diligentemente, pagata prima del

Si tratta di un approdo ermeneutico paradossale – tale da sollevare anche
dubbi di legittimità costituzionale, con riferimento al parametro della
ragionevolezza ex art. 3 Cost. – e che peraltro contrasterebbe con la ratio legis;
se infatti, come appare evidente, lo scopo della riapertura dei termini di
versamento recata dal secondo comma dell’articolo 1 d.l. 143/03 era quello di
aumentare il gettito dei condoni di cui alla legge 289/02, ampliando la platea
dei contribuenti coinvolti, escludere dal condono quei contribuenti che,
avendo pagato tempestivamente la prima rata, perdano il termine del 16.4.04
per il pagamento della seconda (ma abbiano tuttavia la possibilità e l’interesse
di effettuare tale pagamento entro il 18.4.05) precluderebbe al Fisco il celere
incasso dei saldi dai medesimi ancora dovuti.
Si deve dunque ritenere, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata
già enunciata da questa Corte con l’ordinanza n. 12090/12, alla quale il
Collegio aderisce, che la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di
pagamento della seconda rata del condono ex art. 12 1. 289/06 operi anche per
coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata
in vigore del decreto legge 143/03; e che la disposizione contenuta nel secondo
comma dell’articolo I del decreto legge 143/03 e nel secondo comma, lett. g),
dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8.4.04 – che limita la platea dei
destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di
entrata in vigore del decreto legge 143/03 non avevano effettuato versamenti
utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui
all’articolo 12 (tra gli altri) della legge 289/02 – va interpretata nel senso che
per versamenti “utili” per la definizione degli adempimenti e degli obblighi
tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti
obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione.
Deve quindi concludersi che il contribuente aveva il diritto di avvalersi della
Ric. 2010 n. 15985 sez. MT – ud. 17-04-2013
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25.6.03.

riapertura dei termini di versamento recata dal secondo comma, lett. g),
dell’articolo 1 del D.M. 8.4.04, emanato in attuazione dell’ articolo 1,
secondo comma, d.l. 143/03 e, conseguentemente, che il giudice di merito ha
errato nel giudicare intempestivo il versamento del saldo del condono ex art.
12 1. 289/02 e, pertanto, inefficace l’adesione al condono del contribuente.

sentenza gravata va cassata e, non essendo necessari ad ulteriori accertamenti
di fatto, la causa va decisa giudicando perfezionata l’adesione del contribuente
al condono ex art. 12 1. 289/02 e quindi accogliendo il suo ricorso introduttivo.
Le spese si compensano sia per i gradi di merito che per il giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza gravata e,
decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese sia per i gradi di merito che per il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2013.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti i successivi, la

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