Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13698 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 21/05/2019), n.13698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22719-2018 proposto da:

B.V., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLE ACACIE, 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ANDREOZZI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO PICA;

– ricorrenti –

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO

9, presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA MULARGIA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16280/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Presidente Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

a seguito del giudizio introdotto da V.L.E. il Tribunale di Velletri dichiarò la nullità del decreto di trasferimento in favore di B.M. e B.V. dell’immobile pignorato nella procedura esecutiva a carico di P.A. e D.C.A.. Rigettato dalla Corte d’appello di Roma l’appello proposto avverso la sentenza, B.M. e B.V. proposero ricorso per cassazione, rigettato con sentenza n. 16280 di data 4 agosto 2016.

Hanno proposto ricorso per revocazione B.M. e B.V. sulla base di un motivo e resiste con controricorso V.A.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di revocazione, proposto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, affermano i ricorrenti che la sentenza è l’effetto del dolo del V., come emerso sulla base della CTU depositata in data 28 giugno 2018 nell’ambito del giudizio di opposizione, promosso dai ricorrenti, avverso l’esecuzione per rilascio dell’immobile.

Il ricorso è inammissibile. In relazione alla sentenza depositata in 4 agosto 2016, e notificata in data 17 ottobre 2016, l’odierno ricorso per revocazione risulta notificato in data 27 luglio 2018. Sotto il profilo della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (sentenza affetta da errore di fatto) il ricorso sarebbe quindi tardivo. La revocazione risulta però, come espressamente enunciato in ricorso, proposta in relazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1, ossia il caso della sentenza che sia l’effetto del dolo di una delle parti in danno delle altre. Ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c. la sentenza della Corte di cassazione è impugnabile per revocazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6, allorquando abbia deciso la causa nel merito. La sentenza n. 16280 di data 4 agosto 2016 non ha deciso la causa nel merito, ma ha rigettato il ricorso. Da qui la sua non impugnabilità per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 1.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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