Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13697 del 21/05/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 21/05/2019), n.13697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23426-2017 proposto da:
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ELISABETTA ANGELA
BELLOTTI;
– ricorrente –
contro
SVILUPPO EDILIZIO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2624/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
DELL’ORFANO ANTONELLA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
il Comune di Peschiera Borromeo propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 5395/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto dalla società Sviluppo Edilizio S.r.L. in liquidazione avverso avviso di accertamento ICI 2009;
la società contribuente è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 49 e degli artt. 330 e 156 c.p.c.” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nei dichiarare inammissibile l’appello per “inesistenza della notifica” eseguita a mezzo p.e.c. nei confronti del difensore dell’appellata in data anteriore all’entrata in vigore delle modifiche del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, sulle notificazioni telematiche, sebbene l’appello fosse stato notificato anche alla parte appellata personalmente (presso la sede legale e nei confronti del liquidatore della stessa) e la parte appellata si fosse anche costituita in giudizio innanzi alla CTR;
1.2. dall’esame della stessa sentenza impugnata emerge che il gravame fu notificato, oltre che a mezzo p.e.c. nei confronti del difensore della società Sviluppo Edilizio S.r.L., anche “al liquidatore della parte appellata… e alla stessa parte appellata, che ebbe a costituirsi ritualmente in giudizio innanzi alla CTR;
1.3. il ricorso risulta, quindi, rondato atteso che è dirimente osservare come la notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produca non l’inesistenza ma la nullità della notifica, e conseguentemente, deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, come nel caso in esame, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2, pur quando la costituzione sia avvenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notifica e pur quando – in ragione dell’efficacia retroattiva di tale sanatoria – tale costituzione sia avvenuta quando erano già scaduti i termini per l’impugnazione ed, in fine, pur quando l’appellante non abbia chiesto al giudice di prendere atto del predetto effetto, trattandosi di un rilievo di carattere ufficioso (cfr. Cass. nn. 10500/2018, 2707/2014);
1.4. la CTR, invece, trascurando di considerare., come sarebbe stato suo dovere, che l’appellata si era costituito e che tale costituzione aveva sanato, con effetto ex tunc, la nullità della notifica dell’atto di appello, si è posta, evidentemente, in contrasto con le norme esposte e dev’essere, come tale, cassata;
1.5. il ricorso, quindi, dev’essere accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui domanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019