Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13697 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9283/2019 r.g. proposto da:

S.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Carla

Mannetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in L’Aquila,

alla via Roma n. 190;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia

in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA depositata in

data 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/03/2021 dal Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 23 novembre 2018, la Corte di appello di L’Aquila respinse il gravame proposto da S.S. contro l’ordinanza resa, il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, dal tribunale di quella stessa città il 6/13 febbraio 2018, reiettiva della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari).

1.1. In particolare, quella corte ritenne i fatti narrati dal richiedente, benchè credibili, inidonei a giustificare le sue richieste.

2. Avverso questa sentenza S.S. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 131 c.p.c. (rectius: 132, comma 2, Ndr), n. 4. Nullità della sentenza”, denuncia come meramente apparente la motivazione del provvedimento impugnato, laddove aveva negato la protezione sussidiaria, perchè costituita da argomentazioni stereotipate. Lo stesso è manifestamente infondato.

1.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 23 novembre 2018), ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021).

1.2. In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell’esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

1.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, la censura in esame è manifestamente infondata posto che le argomentazioni con cui la corte aquilana ha respinto la domanda di protezione sussidiaria di S.S., da un lato, soddisfano ampiamente il minimum costituzionale imposto da Cass., SU, n. 8053 del 2014; dall’altro, si rivelano pienamente lineari, così agevolmente permettendo di individuarle, cioè di riconoscerle, come giustificazione del decisum (natura sostanzialmente privata della vicenda narrata, ove pure credibile; insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), alla stregua delle fonti internazionali consultate e puntualmente indicate; carenza di ragioni di concreta vulnerabilità dimostrate dall’odierno ricorrente).

2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. da 2 a 6, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, contesta le affermazioni della corte distrettuale in merito alla denegata protezione sussidiaria. Tale doglianza è complessivamente infondata.

2.1. E’ incontroverso che l’odierno ricorrente ha lasciato il proprio Paese di origine per andare alla ricerca di lavoro, prima in Libia, e, successivamente, in Italia. Correttamente, dunque, quella corte gli ha negato, per evidente insussistenza dei corrispondenti presupposti di legge, la protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) e le conclusioni ivi raggiunte si rivelano ampiamente coerenti con il suddetto parametro normativo, rendendo, così, irrilevante, su questi specifici aspetti, l’effettiva situazione socio politica della sua zona di provenienza (peraltro comunque esaminata).

2.2. In ogni caso, la corte predetta ha osservato come l’odierno istante non fosse esposto ad alcun rischio concreto ed effettivo, non appartenendo ad alcuna delle categorie (quali oppositori politici, giornalisti, blogger, studenti, operatori umanitari) esposte al rischio di danni gravi. Tale accertamento in fatto, nemmeno adeguatamente contestato in ricorso, assume rilievo dirimente: infatti al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente, ma pure necessario, che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti (cfr. Cass. n. 7713 del 2020; Cass. n. 16275 del 2018).

2.2.1. Per quel che concerne la fattispecie di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo D.Lgs., poi, la sentenza impugnata non contiene alcuna affermazione contraria al principio per cui, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui all’appena menzionata disposizione, si richiede che il livello del conflitto armato in corso sia tale che l’interessato, rientrando nel Paese o nella regione di origine correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte giust. 17 febbraio 2009, C-465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale, si vedano, ex aliis, Cass. n. 7713 del 2020; Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 25083 del 2017; Cass. n. 18130 del 2017).

2.2.2. La corte di appello, inoltre, ha motivatamente escluso, sulla base delle informazioni acquisite al processo, le cui fonti sono state puntualmente indicate, che il Bangladesh, ove avrebbe dovuto far ritorno il ricorrente, fosse interessato alla situazione di cui all’art. 14, lett. c), predetto. Per il resto, è opportuno ricordare come l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” che sia causa, per il richiedente, di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla citata disposizione, implichi un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr. Cass. n. 7713 del 2020; Cass. n. 30105 del 2018).

3. Il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ascrive alla corte di merito,, di avere omesso di considerare, negandogli la protezione umanitaria, che la violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali che gravano sullo Stato italiano, e che riflettono i diritti inviolabili dell’uomo, comporta una grave condizione di vulnerabilità. L’istante deduce di aver diritto alla protezione richiesta in considerazione delle gravissime condizioni del Paese di origine, del livello di integrazione raggiunto in Italia e della sua permanenza in Libia.

3.1. La doglianza non merita accoglimento, rivelandosi inammissibilmente tesa a sollecitare, sul punto, una diversa valutazione fattuale rispetto a quella operata dalla corte distrettuale, la quale ha escluso la sussistenza di situazione di vulnerabilità del ricorrente. La stessa, peraltro, manca pure della necessaria allegazione delle condizioni di vita nel Paese di origine da valutare comparativamente al livello di integrazione raggiunto in Italia. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte richiede, infatti, il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (cfr. Cass. n. 23778/2019; Cass. n. 1040/2020; Cass. n. 24026 del 2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza del richiedente – poichè si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, bensì quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti (cfr. Cass. 17072 del 2018, 9304 del 2019) – nè considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 630 del 2020; Cass. n. 24026 del 2020).

3.1.1. Quanto, infine, al dato della “permanenza in Libia”, non è chiarito se e come tale circostanza sia stata posta a fondamento della domanda di protezione umanitaria nel corso del giudizio di merito. Pertanto, a fronte di tale assenza di specificità della censura, la questione attinente a questo profilo di vulnerabilità non può avere ingresso nella presente sede (cfr. Cass. n. 7713 del 2020; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018), osservandosi, peraltro, che nemmeno sono state specificate ragioni di rilevanza di un tale accertamento, non riguardante il Paese di origine e dunque di rimpatrio del richiedente protezione internazionale (cfr. Cass. n. 1526 del 2021, in motivazione; Cass. n. 9302 del 2018, in motivazione).

4. Il ricorso, dunque, va respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.S. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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