Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13697 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6896/2019 R.G. proposto da:

E.G.T.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e

difesa dall’Avv. CARLO TIMI, elettivamente domiciliata in Bovino,

C.so Vittorio Emanuele, 41;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia, n. 2252/2018, depositata il 10 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato, unitamente ad altro coerede, il silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso in data 23 dicembre 2014 di credito IVA maturato a favore del de cuius E.L. relativo all’anno di imposta 1999 per cessazione dell’attività.

La CTP di Foggia ha accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR della Puglia, con sentenza in data 10 luglio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, rilevando come una “identica” domanda di rimborso proposta del de cuius era stata rigettata in data 6 febbraio 2007, il cui ricorso, proposto dai medesimi coeredi, era stato successivamente dichiarato inammissibile con sentenza passata in giudicato, ritenendo che il giudicato esterno formatosi in quel giudizio faccia stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; l’intimato Ufficio non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Va rilevato preliminarmente che, a fronte dell’assenza nel presente giudizio di legittimità dell’altro coerede già impugnante in appello, ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza, non essendo i quali litisconsorti necessari (Cass., Sez. VI, 20 novembre 2017, n. 27417), in forza della circostanza per cui i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, per cui ciascuno dei partecipanti alta comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (Cass., Sez. U., 28 novembre 2007, n. 24657).

2 – Con l’unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2909 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto coperto dal giudicato l’accertamento compiuto nel precedente giudizio conclusosi con l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego di rimborso proposto dal de cuius. Deduce parte ricorrente come il principio del giudicato sostanziale non sia applicabile alle sentenze di rito, come quella di inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la relativa domanda di merito possa essere riproposta in un separato giudizio, non essendosi su di essa pronunciato (nel merito) alcun giudice. Formula, conseguentemente, la ricorrente deduzioni sul merito del ricorso.

2.1 – La ricorrente torna diffusamente sulla questione con la memoria ex art. 378 c.p.c., ritenendo che l’applicazione del giudicato sostanziale non si applichi alle pronunce che non statuiscano sul merito della controversia e che non contengano alcun accertamento in ordine alla situazione di fatto e alle relative domande proposte con il ricorso introduttivo.

3 – Il ricorso è infondato.

3.1 – Non è stata sottoposta a specifica censura l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la domanda di rimborso proposta dal de cuius era “identica” a quella oggetto del presente giudizio (questione attenente all’estensione oggettiva del giudicato) e che gli originari appellanti nel giudizio a quo erano gli stessi ricorrenti avverso il diniego di rimborso (questione attenente all’estensione soggettiva del giudicato), così come non è stata sottoposta a censura la sussistenza del giudicato esterno.

3.2 – Nel qual caso, opera il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, ancorchè non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (Cass., Sez. III, 26 febbraio 2019, n. 5486; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2017, n. 25745; Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2016, n. 3488).

3.3 – L’applicazione del giudicato sostanziale costituisce, a sua volta, applicazione del principio del ne bis in idem, volto a dare certezza ai rapporti giuridici, per evitare che la medesima questione possa essere riproposta successivamente, una volta che sia stata sottoposta al giudice (Cass., Sez. U., 23 aprile 2019, n. 11161).

3.4 – Va evidenziato, sotto questo specifico profilo, che la sentenza impugnata ha dato atto che il ricorso proposto dagli eredi de cuius (tra cui la odierna ricorrente) avverso il rigetto della domanda di rimborso presentata da quest’ultimo “era stato dichiarato inammissibile perchè tardivamente proposto”, con sentenza passata in giudicato. Detto giudicato (esterno al presente giudizio) si è, quindi, formato su una questione di contenuto processuale che attiene alla inesistenza di una condizione di trattabilità della causa nel merito a termini dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 2, prima parte, (“quando definisce il giudizio, decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo”), norma richiamata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35.

3.5 – L’effetto della pronuncia sulla questione pregiudiziale di rito è quello di definire il giudizio e, una volta passata in giudicato, tale pronuncia è invocabile nei successivi giudizi, con l’effetto di precludere nel nuovo giudizio la trattazione della medesima questione e delle questioni da essa pregiudicate, compreso l’esame del merito. E’, difatti, principio consolidato che, ove due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto (Cass., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754; Cass., Sez. II, 10 maggio 2018, n. 11314; Cass., Sez. Lav., 9 dicembre 2016, n. 25269), anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. V, 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., Sez. I, 26 ottobre 2018, n. 27304; Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11600).

3.6 – Ne consegue che, a maggior ragione, ove il petitum del nuovo procedimento sia “identico” al precedente, come riconosciuto nella sentenza impugnata (riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA), l’efficacia preclusiva dell’esame del merito accertata dalla precedente sentenza passata in giudicato opera anche nel nuovo giudizio.

3.7 – Ove si argomentasse diversamente e si consentisse l’esame del merito (come pretende la ricorrente), si verificherebbe il paradosso della proponibilità ad libitum di questioni di merito che, diversamente, sarebbero definitivamente precluse, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem; così come sarebbe sufficiente, secondo tale interpretazione, far passare in giudicato la pronuncia che dichiarasse la tardività di un ricorso, per poterlo nuovamente proporre.

3.7 – Irrilevanti appaiono, infine, le pronunce addotte dal ricorrente in memoria, attinenti ai casi di omissione di pronuncia in precedente giudizio senza reiezione implicita della domanda (Cass., 9 ottobre 1998, n. 10029; Cass., Sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356), ovvero su situazioni giuridiche esterne a petitum e causa petendi, diverse in termini di presupposti di fatto e diritto, non oggetto di accertamento nel precedente giudizio (Cass., Sez. III, 25 gennaio 2018, n. 1828; Cass., Sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass., Sez. III, 2 aprile 2002, n. 4628; Cass., Sez. III, 10 settembre 1999, n. 9619).

4 – Il ricorso va pertanto rigettato, nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Ufficio intimato, con raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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