Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13696 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/05/2017), n. 13696
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8704/2016 proposto da:
COLORIFICIO BARLERA SNC, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGNA RIGACCI 16, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTA CAPITANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FABIO ZANATI;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A RL, in persona dei Dirigenti,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIOLI 55, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI CARTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
FABIO LORIA;
– controricorrente –
e contro
C.F., CA.FL.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1304/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 26/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Colorificio Barlera s.n.c. propone tre motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1304 del 2015, depositata il 26 marzo 2015 dalla Corte d’Appello di Milano che, a conferma della sentenza di primo grado, rigettava la sua domanda di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato nei confronti della Banca Popolare di Milano.
La Banca Popolare di Milano ha depositato controricorso, gli altri intimati Ca.Fl. e F. non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore che ne segnalava la tardività.
Il Collegio, previa discussione in Camera di consiglio, esaminata la memoria prodotta dal ricorrente e le argomentazioni ivi svolte in merito alla applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 155 c.p.c., comma 5, nel testo novellato, che in caso di termine scadente di sabato lo ha prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, ritiene di rimettere la causa per l’esame del ricorso alla pubblica udienza della terza sezione.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017