Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13696 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13696 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 11688-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE,
STUMPO VINCENZO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
VARONE GIUSEPPINA;
– intimata –

Data pubblicazione: 30/05/2013

avverso la sentenza n. 2409/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 27.4.2010, depositata il 06/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Luigi Caliulo (per delega avv.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11688 sez. ML – ud. 04-04-2013
-2-

Antonietta Coretti) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

r.g.n. 11688/2011 Inps c/ Varone Giuseppina
Oggetto: operai agricok riliquidazione indennità di disoccupazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 4 aprile
2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a

2

“Varone Giuseppina, operaia agricola a tempo determinato, conveniva in
giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il suo diritto alla riliquidazione
dell’indennità di disoccupazione per gli anni 2000 e 2001 non calcolato,
dall’INPS, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, tenuto conto dei minimi
retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con
conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito;

3. la domanda veniva respinta con sentenza che era riformata dalla Corte d’appello
di Bari, che accoglieva la domanda limitatamente all’anno 2001;
4. avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo;
5.

la parte intimata non si è costituita;

6. con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 44, 49,
53 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 1998 in relazione all’art. 6 comma
4 lettera a) del d.lgs. n. 314/97 e all’art.3 d.l. n.318 del 1996 conv. in legge n.402
del 1996, nonché in relazione agli artt. 1362, 2120 cod. civ. ed all’art. 4 commi 10
e 11 legge 297/82, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da
prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce
denominata “quota di TFR” , la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di
retribuzione differita;
7. il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla
sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è
enunciato il seguente principio: << Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui "Ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 del D.lgs. 16 aprile 1997 n. 146 - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", va ulteriormente 1 r.g.n. 11688/2011 norma dell'art. 380-bis c.p.c.: affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata "quota di TFR" dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui all'art. 3 D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996 n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva."; 8. l' interpretazione di cui alle citate pronunzie è stata da ultimo avallata dal legislatore, il quale, con l'art. 18 comma 18 del DL n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, ha stabilito che: "L'art. 4 del digs. 16 aprile 1997 n. 146 e l'art. 1 comma 5 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 18, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva"; 9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. 10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda quanto all'inclusione della quota di TFR nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inclusione della quota di TFR nella base di r.g.n. 11688 / 2011 rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce computo dell'indennità di disoccupazione: Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2011 IL PRESIDENTE

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