Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13696 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 07/06/2010), n.13696
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13657-2009 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. STABILE LUCIO, giusta
procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, EQUITALIA POLIS
SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2322/2009 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata
il 22/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..
Il Tribunale di Salerno ha dichiarato la propria incompetenza per territorio relativamente ad una causa di opposizione a cartella notificata per la riscossione di contributi previdenziali che sarebbero dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Ha ritenuto infatti che la competenza per le controversie contributive debba essere stabilità in riferimento alla competente sede dell’istituto previdenziale. Poichè nella specie il pagamento era stato chiesto dalla Cassa forense con sede in (OMISSIS), competente doveva ritenersi il Tribunale di tale città.
La opponente avv. S.M. ha proposto regolamento di competenza. Gli intimati non si sono costituiti.
Il proposto regolamento è fondato, in quanto, mentre risulta incontestata la residenza nel circondario del Tribunale di Salerno del soggetto a cui è stato chiesto il pagamento di contributi previdenziali, detto Tribunale ha disatteso l’orientamento giurisprudenziale in materia. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato, anche di recente, che la controversia inerente agli obblighi contributivi di un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 1. (così come modificato dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 86), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale nel cui territorio ha sede l’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 15644/2001, 12380/2003, 18013/2003, 11646/2004, 16490/2004, 17786/2004, 20829/2004, 21317/2004, sentenze che hanno motivatamente riproposto l’orientamento precedente accolto in materia da questa Corte, non seguito da alcune pronunce dei primi anni ’90).
Il ricorso deve quindi essere accolto e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Salerno. Si ritiene di compensare le spese poichè non risulta che la dichiarazione di incompetenza sia stata sollecitata dagli intimati, che non hanno resistito nella presente sede.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, davanti a cui rimette le parti, compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010