Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13696 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6599/2019 R.G. proposto da:

CORDEN PHARMA LATINA SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

DOMENICO ROSANO, elettivamente domiciliato in Latina, Via Sezze,

6/8;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

Sezione Staccata di Latina, n. 9031/18/2018, depositata il 18

dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente ha impugnato l’atto di irrogazione di sanzioni per superamento del plafond IVA, deducendo che non sarebbe stato notificato l’atto di contestazione che avrebbe consentito al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a termini del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, nonchè denunciando violazione del contraddittorio.

La CTP di Latina ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR del Lazio, Sezione Staccata di Latina, con sentenza in data 18 dicembre 2018, ha rigettato l’appello, evidenziando come l’atto di irrogazione delle sanzioni è stato emesso per superamento del plafond IVA a termini del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7, commi 3 e 4, sanzione alla quale non risulta applicabile il ravvedimento operoso, essendo il ravvedimento espletabile prima che la violazione venga contestata, stante il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13. Ha, inoltre, osservato che la sanzione irrogata è diversa dall’iniziale sanzione prospettata con tre verbali di rettifica in data 6.06.2013 a termini del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 303, sanzione successivamente mai irrogata.

Ha, infine, rilevato il giudice di appello che il procedimento è stato avviato in contraddittorio con la contribuente e che l’Agenzia non disponeva di un potere discrezionale in ordine alla determinazione della sanzione.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 3 e art. 10, comma 1 e 2, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esaminato la questione secondo cui non sarebbe stato emesso l’atto di contestazione della sanzione prevista dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), art. 303, preannunciato dall’amministrazione finanziaria nei verbali di rettifica notificati in data 31.05 (6.06). 2013, con ciò danneggiando parte contribuente che in relazione a tale ulteriore (ipotetica) sanzione avrebbe potuto beneficiare della definizione agevolata.

1.1 – Il motivo si presta a una declaratoria di inammissibilità, posto che l’impugnazione del contribuente deve riguardare un atto espresso dell’amministrazione, non anche un comportamento omissivo dell’Amministrazione finanziaria, di per sè non impugnabile (Cass., Sez. V, 29 ottobre 2019, n. 27672), salvo che si tratti di ipotesi tassative, rientranti nel disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, lett. g), evidenziabili come silenzio-rifiuto (Cass., Sez. V, 28 maggio 2014, n. 11922), incompatibili con un prospettato atto di irrogazione di sanzioni.

1.2 – D’altro canto, se l’amministrazione finanziaria ha il potere-dovere in sede di autotutela di procedere con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio o alla revoca degli atti illegittimi o infondati, salvi gli effetti del giudicato formatisi sull’atto nullo, ovvero salva la decadenza dal potere impositivo (Cass., Sez. V, 8 ottobre 2019, n. 25055), a maggior ragione può non dar corso a iniziative che ritiene non conformi al principio di buona amministrazione.

1.3 – In ogni caso il motivo è infondato, posto che non è stata impugnata l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui la sanzione è stata irrogata in base a una fattispecie normativa del tutto differente da quella preannunciata nei verbali di rettifica.

2 – Con il secondo motivo si deduce violazione di legge dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, par. 2, lett. a) (CDFUE) per violazione del contraddittorio. Il ricorrente denuncia irrazionalità della sentenza, la quale avrebbe, da un lato, accertato l’avvio di un procedimento in contraddittorio, dall’altro avrebbe affermato che sarebbe stata applicata una sanzione rispetto alla quale l’amministrazione non disponeva di un potere discrezionale.

2.1 – Il motivo è inammissibile, sotto più profili, in primo luogo perchè non è stato adeguatamente illustrato il parametro normativo sulla base del quale vi sarebbe stata lesione del contraddittorio, se non quanto al riferimento all’art. 41, par. 2 CDFUE.

2.2 – In secondo luogo, perchè il ricorrente, più che paventare una violazione del contraddittorio, assume una astratta contraddittorietà tra due parti della motivazione, che non può essere denunciata a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.3 – In terzo luogo, perchè la contraddittorietà è stata affermata in relazione a due affermazioni (l’avvio del procedimento in contraddittorio, da un lato, e “l’applicazione di una sanzione rispetto alla quale l’Agenzia non disponeva di un potere discrezionale”) che non appaiono tra loro in contrasto o del quale non è stato adeguatamente illustrato l’insanabile contrasto.

2.4 – Motivo, inoltre, infondato, posto che non è stato oggetto di specifica e dettagliata censura l’accertamento compiuto dal giudice del merito, secondo cui l’Ufficio “proprio a seguito dell’autodenuncia da parte della società, ha avviato un procedimento in contraddittorio avente ad oggetto il tema del superamento del plafond IVA”, al quale sono state correlate le sanzioni di cui è causa.

3 – Il ricorso va pertanto rigettato, con spese liquidate secondo il principio della soccombenza e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascuno dei ricorsi proposti, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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