Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13695 del 30/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/05/2017),  n. 13695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8059/2016 proposto da:

BANCA FARMAFACTORING SPA, in persona del Dirigente, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ORVIETO, 24 SC. C INT. 6, presso lo studio

dell’avvocato ASSUNTA ZAMPAGLIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONICA FAZIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIAMPAOLO RAIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3871/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Farmafactoring s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti di Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, per la cassazione della sentenza n. 3871/2015, depositata il 9.10.2015 dalla Corte d’Appello di Milano, con la quale si confermava l’accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Azienda sanitaria Resiste la Azienda sanitaria provinciale di Cosenza con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, esaminate le memorie depositate da entrambe le parti, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Tanto perchè il ricorso è quasi interamente assemblato, nel senso che consta di una “cucitura” dei principali atti processuali, intervallata solo da brevi locuzioni della ricorrente, che non forniscono lumi (neppure all’interno della c.d. esposizione sommaria dei fatti di causa) nè su quale fosse il credito vantato da Farmafactoring, nè sulle ragioni della opposizione, nè tanto meno sulle ragioni dell’accoglimento di essa da parte del tribunale prima e poi della corte d’appello, senza poter prescindere da una lettura integrale dei principali atti di causa che il ricorrente assembla sulla base di una errata interpretazione del principio di autosufficienza, ed in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone al ricorrente di selezionare i fatti salienti e gli argomenti di diritto che intende introdurre per sottoporli all’attenzione della Corte. Si può richiamare, tra le tante pronunce in tema, il principio di diritto enunciato da Cass. n. 26277/2013: “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre, per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso formulato per “assemblaggio” del contenuto di tutti gli atti processuali, quali l’avviso di accertamento, i ricorsi e le sentenze di diversi gradi di merito).

Si aggiunga che, al termine di questa di per sè inaccettabile per le ragioni esposte carrellata di atti processuali meramente riprodotti, la ricorrente si produce in una critica libera della sentenza impugnata, non veicolata attraverso la formulazione di specifici motivi di ricorso, inquadrati nell’una o nell’altra tassativa ipotesi di ricorribilità per cassazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 10.400,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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