Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13695 del 21/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 21/05/2019), n.13695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20938-2017 proposto aa:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 02/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 206/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Matera in accoglimento del ricorso proposto da O.N. avverso avviso di accertamento IRPEF IVA 2006;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7 e art. 39, comma 1, lett. c) e d), nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54” in quanto la CTR avrebbe erroneamente affermato che “l’Ufficio, senza alcuna specifica autorizzazione in tal senso,… (aveva)… esteso l’attività di accertamento (ndr. nei confronti della società Co.ge.t. S.r.L.) anche al socio O.N., indagando sui redditi personali dallo stesso percepiti in qualità di professionista… attività di indagine mai autorizzata… travalica(ndo)… i limiti concessi”;

1.2. la ricorrente sostiene, quindi, che la sentenza avrebbe confuso “l’autorizzazione alle verifiche bancarie (pacificamente sussistente ed avente ad oggetto i conti dell’… O.’) con l’autorizzazione all’indagine sui redditi” che non è attività soggetta ad autorizzazione”;

1.3. le doglianze sono fondate atteso che in tema di accertamento del reddito d’impresa, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,n. 7, autorizza l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente – nella specie, la società So.ge.t. S.r.L. – (cfr. Cass. nn. 15003/2017, 8112/2016, 20668/2014), con relativo onere del contribuente di giustificare la provenienza e la destinazione degli importi movimentati sui conti correnti intestati a soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a sua disposizione (Jr. Cass. n. 15003/2017);

2. in conclusione, va accolto il ricorso e va, di conseguenza, cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Tonale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019

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