Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13695 del 19/05/2021
Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14121/2019 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe
Eugenio n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Marco Michele
Picciani, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Bologna depositata il 25/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/3/2021 dal cons. Pazzi Alberto.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Il Tribunale di Bologna, con decreto del 25 marzo 2019, rigettava il ricorso proposto da K.M., cittadino del Marocco, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.
2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso K.M. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. Il difensore del migrante ha fatto pervenire – in data 25 giugno 2020 – una memoria (intitolata “rinuncia all’azione – cessata materia del contendere”), con cui è stato rappresentato che il K. “rinuncia al ricorso”, intendendo regolarizzare la propria posizione tramite la presentazione di una domanda di emersione ai sensi del D.L. n. 34 del 2020. Tale atto, pur non valendo quale rinuncia ai sensi dell’art. 390 c.p.c. (dato che è stato sottoscritto non dalla parte, ma dal solo difensore, a cui non è stato conferito alcun mandato speciale in tal senso), consente comunque di rilevare il sopravvenuto venir meno dell’interesse all’impugnazione (interesse che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione; Cass., Sez. U., 25278/2006, Cass. 21951/2013).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La sopravvenienza della possibilità di far emergere rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, ai sensi del D.L. n. 34 del 2020, art. 103, ragione per la quale è venuto meno l’interesse del K. a dar seguito all’iniziativa giudiziaria già intrapresa, costituisce una grave ed eccezionale ragione per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche determinate dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
Non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, del doppio contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè il meccanismo sanzionatorio previsto per tale norma trova applicazione per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione, non per quella sopravvenuta (Cass. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021