Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13695 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 07/06/2010), n.13695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Torino, con ordinanza R.G. 8204/08, depositata il

19.5.09, nel procedimento pendente fra:

M.S., S.L., T.F., V.

V., Z.A., F.L., A.M.,

M.A., M.L., M.R., N.M.,

P.M., R.C., S.R., S.

S., R.M., R.G., RO.MA.,

D.B.L., N.A.;

contro

INTESA SANPAOLO SPA (già Banca Intesa SpA) in qualità di

incorporante di SANPAOLO IMI SpA in persona del Consigliere Delegato

con funzioni di Chief Executive Officer della società, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio

dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine della memoria;

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Alcuni lavoratori dipendenti della Gest Line s.p.a., già Ge.Ri.Co.

s.p.a., hanno agito davanti al Tribunale di Venezia chiedendo che fosse accertato il loro diritto a transitare alle dipendenze della Intesa Sanpaolo s.p.a., o di una delle società del relativo gruppo bancario, e convenendo in giudizio detta società. I lavoratori facevano riferimento ad un’opzione loro riconosciuta dall’accordo collettivo in data 25.5.2001 in caso di ricorrenza di talune condizioni connesse all’evoluzione delle funzioni di riscossione esattoriale, di cui le loro datrici di lavoro in origine erano concessionarie, condizioni che essi assumevano essersi verificate.

Il Tribunale di Venezia, accogliendo la relativa eccezione proposta dalla convenuta, dichiarava la propria incompetenza per territorio, ritenendo che nella specie l’unico dei criteri di collegamento previsti dall’art. 413 c.p.c., applicabile fosse quello della sede della società convenuta, trattandosi di rapporti di lavoro ancora da costituire.

Conseguentemente, riassunti i giudizi da parte dei lavoratori davanti al Tribunale di Torino, quest’ultimo proponeva con ordinanza del 19 maggio 2009 regolamento d’ufficio di competenza. La Soc. Intesa Sanpaolo si è costituita con memoria con cui deduce che deve individuarsi come competente il Tribunale di Torino.

L’ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto di competenza richiama la giurisprudenza secondo cui devono intendersi controversie di lavoro anche quelle in cui un rapporto di lavoro costituisca un antecedente e presupposto necessario della domanda e quella secondo cui i criteri di collegamento di cui all’art. 413 c.p.c., devono essere utilizzati, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di rapporti di lavoro ancora da costituire (e specificamente in caso di assunzioni obbligatorie ex L. n. 482 del 1968). Sulla base di tali criteri, secondo l’ordinanza del Tribunale di Torino, erroneamente il Tribunale di Venezia ha dichiarato la propria incompetenza, in quanto dovrebbe farsi riferimento al foro di Venezia, luogo in cui sono sorti gli attuali rapporti di lavoro degli attori e si trova la dipendenza a cui gli stessi sono addetti. D’altra parte, sarebbe configurabile alternativamente la competenza del Tribunale di Padova, città in cui era stato stipulato l’accordo sindacale fonte del diritto all’assunzione azionato dagli attori. Infine nell’ordinanza si richiama la ratio normativa sulla instaurazione delle controversie di lavoro in luoghi vicini a quello del svolgimento del rapporto, anche a maggior tutela del lavoratore.

Se si fa riferimento alle effettive peculiarità della fattispecie, le prospettazioni di cui alla richiamata ordinanza devono ritenersi non condivisibili.

L’accordo sindacale invocato dai lavoratori prevede, nel concorso di determinate circostanze, l’assunzione degli stessi “su richiesta” presso una società del Gruppo Cardine appartenente all’area del credito. Premesso che la domanda nei confronti della attuale convenuta si basa sull’assunto dell’intervenuto assorbimento del Gruppo Cardine da parte della s.p.a. Intesa Sanpaolo, nell’applicare i criteri indicati, quanto alle assunzioni obbligatorie, da Cass. S.U. n. 11043/2001, seguita dalla conforme Cass. 16536/2002, deve ritenersi che nella specie l’obbligazione di assumere si sarebbe concretizzata quando alla attuale convenuta è pervenuta – presumibilmente a Torino, sede della società – la richiesta di assunzione dei lavoratori da parte di una società del gruppo. Nè, diversamente che nel caso delle assunzioni obbligatorie, si può identificare con certezza la localizzazione della dipendenza presso cui i lavoratori dovrebbero essere assegnati.

Può anche rilevarsi che la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza relativa alle controversie su rapporti collegati con un rapporto di lavoro riguarda la competenza per materia e non quella per territorio del giudice del lavoro.

Deve concludersi quindi che i criteri di collegamento ex art. 413 c.p.c., applicabili nella specie comportano la competenza del foro di Torino.

Del resto l’ordinanza non si sofferma sul punto relativo alla sussistenza o meno di criteri di collegamento con il foro di Torino.

Si compensano le spese del giudizio, poichè nessuna delle parti, a quanto risulta, ha sollecitato la proposizione del regolamento di ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, davanti a cui rimette le parti, e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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