Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13695 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14758-2014 proposto da:

GEOLIDRO SPA, in persona del suo Amministratore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 103, presso lo studio dell’avvocato ROMANO POMARICI,

rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO ARDOLINO, MARIO

PORZIO, LAURA BOVE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 575/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 4/11/2013, depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 134/20/2012 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente “Geolidro spa” – ed ha così annullato la cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2005 per le somme iscritte a molo a seguito di avvisi di accertamento che la parte contribuente, impugnando la cartella davanti al giudice di primo grado, aveva eccepito di non avere mai ricevuto.

La predetta CTR – dopo avere evidenziato che l’Agenzia appellante aveva rappresentato di avere spedito i pieghi tramite agente postale, che non aveva potuto recapitare gli stessi per assenza temporanea del destinatario, sì che gli stessi erano stati depositati presso l’ufficio postale e di ciò era stato dato avviso in busta chiusa mediante raccomandata con avviso di ricevimento- ha motivato la decisione ritenendo che la notifica dell’atto prodromico dovesse considerarsi valida atteso che “alla notifica dell’atto ha fatto seguito la raccomandata senza avviso di ricevimento, non richiesto dalla norma”.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

L’Agenzia non si è difesa, se non con costituzione tardiva volta a conservare la facoltà di partecipazione all’udienza.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 140 c.p.c., anche in relazione alla L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60) la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia fatto erroneo governo delle citate disposizioni, per avere omesso di considerare che l’ufficio – pur a fronte della tempestiva e reiterata contestazione – non aveva mai depositato in giudizio “copia degli avvisi di ricevimento delle due raccomandate con cui sarebbe stata data notizia al contribuente ex art. 140 c.p.c. dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale….sicchè è incontestato che nella specie non risulta provato il perfezionamento delle relative notifiche” degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella qui impugnata.

La doglianza appare manifestamente infondata.

Occorre muovere dalla premessa che il giudice del merito ha dato atto che la notifica degli avvisi di cui trattasi è stata effettuata “per il tramite dell’agente postale”, e perciò a mente della previsione della L. n. 890 del 1982, art. 14 che espressamente prevede: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, art. 45 e segg.

e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 nonchè le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta”.

Ciò posto, appare erroneo l’assunto della parte ricorrente secondo cui l’Agenzia avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito nella casa comunale (senza di che la notifica non potrebbe considerarsi perfezionata), atteso che invece la parte che provvede alla notifica nelle forme di cui si è detto ha solo l’onere di dimostrare che la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario, risultato che si ottiene appunto – ove si sia compiuta la giacenza senza ritiro – con la produzione della busta contenente l’avviso informativo dell’avvenuta spedizione del plico.

Ed invero, anche Cass. Ord. 458/2005 (valorizzata dalla parte controricorrente a conferma del contrario assunto sostenuto dal giudice del merito) ha evidenziato che “in un equo bilanciamento delle posizioni del notificante e del destinatario della notificazione, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al riguardo impone che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario medesimo siano ispirate ad un criterio di effettività, come effettiva (e non soltanto formale) deve essere la tutela del contraddittorio. Nel procedimento disciplinato dall’art. 140, invece, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che come atto della sequenza del processo perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario”.

Più di recente, anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 2014 ha posto in chiara evidenza che: “La fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta di atto impositivo (avviso di accertamento) per il quale, come noto, l’ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14). Ne consegue, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati – e non quelle della L. n. 890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. – per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 17598/2010; id. n. 9111/2012)”. In termini anche Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012 e Cass. 5, Sentenza n. 17598 del 28/07/2010.

Poichè dunque la parte ricorrente si duole dell’omissione di formalità che non sono coerenti con le modalità necessarie della procedura di notifica di cui si tratta, non resta che concludere che il ricorso non può trovare condivisione e non può essere accolto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’impugnazione, memoria i cui argomenti da un canto convalidano la premessa argomentativa della relazione (e cioè che il procedimento notificatorio per cui è causa trovi disciplina nella L. n. 890 del 1982, artt. 14 e 8) e dall’altro ribadiscono ciò che nella relazione è già stato correttamente disatteso, con l’evidenziazione del fatto che la procedura prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 differisce da quella dell’art. 140 (invocata dalla parte contribuente negli atti di merito e rispetto alla quale il giudicante del merito ha correttamente argomentato) e contempla – per l’ipotesi della precaria assenza del destinatario – la sola formalità dell’avviso in busta chiusa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da affiggersi sulla porta di ingresso o immettersi in cassetta. Poichè è la stessa parte contribuente ad avere prodotto in giudizio le copie della cartolina sulle quali il messo postale ha dato atto di avere provveduto a detti incombenti, null’altro la Agenzia avrebbe avuto onere di dimostrare ad un tale riguardo;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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