Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13695 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6594/2019 R.G. proposto da:

AZIENDE AGRICOLE ASSOCIATE SAS DI G.L. (C.F. (OMISSIS)),

in persona del socio accomandatario, rappresentato e difeso

dall’Avv. MAURO RUFFOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. RAFFAELLO MISASI in Roma, C.so d’Italia, 102;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria, n. 2278/2018, depositata il 20 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 12 febbraio 2020 dal Consigliere Relatore Dott. D’Aquino

Filippo.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Come risulta dagli atti, la contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi, IRAP e IVA con il quale, previa disapplicazione della normativa antielusiva, veniva accertato un reddito imponibile presunto, da imputare anche ai fini del reddito di partecipazione.

La CTP di Cosenza ha accolto il ricorso del contribuente e la CTR della Calabria, con sentenza in data 20 luglio 2018, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’Ufficio ha preventivamente instaurato il contraddittorio, come risultante dalla motivazione dell’avviso di accertamento, nella parte in cui si evince che è stata richiesta documentazione per la verifica dell’operatività della società. Al contempo, la CTR ha ritenuto assorbiti gli altri motivi di gravame dell’Ufficio, dichiarando “legittima la pretesa tributaria”.

Propone ricorso per cassazione la società ricorrente affidato a due motivi; l’Ufficio intimato si è costituito senza articolare difese scritte.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto correttamente incardinato il contraddittorio sulla base di quanto emerso nella motivazione dell’avviso di accertamento. Deduce il ricorrente come il fatto della corretta incardinazione del contraddittorio è stato accertato non attraverso documentazione probatoria, bensì sulla base di mere affermazioni dell’Ufficio contenute nell’avviso. Rileva, inoltre, il ricorrente come il provvedimento con il quale è stata richiesta documentazione, è un mero invito a comparire a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, laddove il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, comma 4, è propedeutico alla successiva instaurazione del contraddittorio preventivo, deducendo, pertanto, come l’avviso D.P.R. n. n. 600 del 1973, ex art. 32 non sia equipollente alla richiesta di chiarimenti della disciplina antielusiva.

1.1 – Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, laddove la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio, ha ritenuto assorbito l’esame della pretesa nel merito, dichiarando tuttavia legittima la pretesa impositiva. Deduce il ricorrente come manchi del tutto l’esposizione dei motivi per i quali il ricorso del contribuente sia stato rigettato.

2 – All’esame dei motivi di ricorso occorre premettere che è stato il solo ricorrente, società di persone, a impugnare l’avviso di accertamento in oggetto, avviso con il quale è stato accertato un maggior reddito imponibile, da imputare pro quota alla compagine sociale della società all’atto della notificazione dell’avviso di accertamento. Il ricorrente ha, poi, avuto cura di produrre l’avviso di accertamento (doc. 7), che fa menzione – oltre che della società – anche dei propri soci quali coobbligati in solido.

Deve, al riguardo, riaffermarsi il principio che in tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, compresi gli accomandanti (Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7026) pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 16730; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27603), salvo il caso che i soci prospettino questioni personali (Cass., Sez. VI, 11 giugno 2018, n. 15116).

Deve, pertanto, rilevarsi la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, con rinvio alla CTP di Cosenza.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTP di Cosenza per l’integrazione del contraddittorio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 3 luglio 2020

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